Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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ficazione fiscale. Per questi casi il capoverso 1 disciplina un’eccezione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 10 LSAI, grazie alla quale l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve bloccare tutti i movimenti del conto interessato. Tale eccezione si giustifica per il fatto che anche senza il numero d’identificazione fiscale l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone comunque di informazioni sufficienti per adempiere ai propri obblighi di comunicazione e di diligenza.

L’articolo 21 affronta un problema di cui si discute anche a livello internazionale. In che modo gli altri Stati lo risolvano, ancora non si può prevedere. A seconda di come procederanno le discussioni sarà eventualmente opportuno riesaminare la disposizione.

Cpv. 2

Il capoverso 2 stabilisce che entro due anni civili dall’apertura di un conto di cui al capoverso 1, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve adoperarsi in misura ragionevole per procurarsi il numero d’identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente. Nella sua direttiva concernente lo Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari l’AFC provvederà a definire cosa si deve intendere con «adoperarsi in misura ragionevole». Se al termine di tale scadenza l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non dovesse disporre del numero d’identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente, ciò non comporta la chiusura del conto.

Art. 22 Chiusura di conti

L’articolo 22 disciplina gli obblighi di comunicazione in capo agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione in relazione ai conti finanziari per i quali non è stato possibile completare la verifica.

Cpv. 1

Ai sensi del capoverso 1, un conto preesistente che viene chiuso prima della scadenza del termine secondo l’articolo 11 capoversi 2 o 3 LSAI e la cui verifica da parte dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa può essere considerato diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Cpv. 2

Secondo il capoverso 2, un nuovo conto che viene chiuso prima che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione sia stato in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente può essere considerato diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Cpv. 3

Se un conto preesistente o un nuovo conto viene chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è ancora completata entro la data della sua chiusura, secondo il capoverso 3 l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Art. 23 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita alla scadenza

Cpv. 1

Il diritto in materia di contratti di assicurazione prevede, per lo stipulante, il diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell’assicuratore (art. 76 cpv. 1 LCA). Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall’assicurazione (art. 77 cpv. 1 LCA). Come conseguenza di queste possibilità di disporre previste dalla legge i diritti derivanti dall’assicurazione vengono regolarmente attribuiti a terzi.

L’articolo 23 capoverso 1 OSAIn recepisce l’indicazione contenuta nella sezione VIII parte E punto 1 dello SCC secondo cui alla scadenza di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita ogni persona che contrattualmente abbia diritto a ricevere un pagamento va trattata come titolare del conto. In questo caso trovano quindi applicazione gli obblighi di adeguata verifica previsti per i nuovi conti. Questa disposizione non si applica al vecchio titolare del conto, che è già stato identificato in data antecedente, di norma all’atto della conclusione del contratto