Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
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conto delle specificità nazionali, ulteriori enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione descritti nello SCC. In virtù di quanto precede, determinati istituti finanziari svizzeri risultano essere già esclusi a livello di legge dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni come stabilito dall’articolo 3 LSAI. L’articolo 3 capoverso 7 LSAI delega al Consiglio federale la competenza di designare i veicoli di investimento collettivo qualificabili come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Conformemente all’articolo 3 capoverso 11 LSAI, l’Esecutivo ha inoltre facoltà di designare ulteriori enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione definiti nello SCC.
Art. 2 Veicoli di investimento collettivo
Gli accordi applicabili prevedono che un veicolo di investimento collettivo sia considerato come veicolo esente e quindi come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se tutte le partecipazioni sono detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione. Fanno eccezione i veicoli di investimento collettivo qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive controllate da persone oggetto di comunicazione. Nel caso di un veicolo di investimento collettivo che emette quote al portatore, gli accordi applicabili prevedono che esso debba adottare misure supplementari volte a garantire che entro una certa data non sia più in circolazione nessuna quota al portatore e tutti i detentori di quote gli siano noti. A tali condizioni fa riferimento l’articolo 3 capoverso 7 LSAI che conferisce inoltre al Consiglio federale la competenza di designare i veicoli di investimento collettivo esenti. L’articolo 3 capoverso 8 LSAI disciplina il caso in cui l’accordo applicabile non preveda alcun termine di adempimento delle condizioni che un veicolo di investimento collettivo che ha emesso quote al portatore deve osservare per essere qualificato come istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 capoversi 7 e 8 LSAI, i veicoli di investimento collettivo di cui all’articolo 2 lettere a–d OSAIn sono qualificati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e sottostanno alla legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi (LICol) e conseguentemente all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La qualifica dei veicoli di investimento collettivo come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi delle lettere a–d OSAIn è paragonabile alla regolamentazione applicata nel quadro dell’Accordo FATCA (cfr. allegato II sezione II punto C dell’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA [Accordo FATCA]6 e l’allegato II sezione IV punto E del Modello di accordo FATCA secondo il Modello 17; con il passaggio a un accordo basato sul Modello 1 la Svizzera intende recepire detta regolamentazione contenuta nell’allegato II del Modello di accordo).
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 capoversi 7 e 8 LSAI, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera e OSAIn anche le società d’investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l’articolo 2 capoverso 3 LICol sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Esse presentano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli investimenti collettivi di capitale disciplinati nella LICol e, pur non essendo soggette a quest’ultima, sottostanno alla legislazione sulle borse e quindi alla vigilanza della borsa, le quali richiedono in particolare requisiti più severi in materia di trasparenza. Inoltre tutte le società di investimento di cui al capoverso 1 rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19978 sul riciclaggio di denaro (LRD) e devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina ai sensi dell’articolo 24 LRD oppure chiedere un’autorizzazione alla FINMA. Nell’insieme, si garantisce in tal modo un’adeguata regolamentazione ai sensi dell’accordo applicabile. La qualifica di istituto finanziario non tenuto alla comunicazione corrisponde in pratica alla norma prevista dall’allegato II sezione IV punto E del Modello di accordo FATCA secondo i Modelli 1 e 29, regolamentazione che anche la Svizzera intende adottare con
5 RS 951.31
6 RS 0.672.933.63
7 Consultabile all’indirizzo Internet www.treasury.gov > resource-center > tax-policy.
8 RS 955.30
9 Consultabile all’indirizzo Internet www.treasury.gov > resource-center > tax-policy.