Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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Lett. b

In applicazione del criterio dell’assoggettamento illimitato all’imposta ai sensi della lettera a, gli istituti finanziari esentati da imposta come ad esempio le banche cantonali verrebbero considerati come non residenti in Svizzera ai fini dello scambio automatico di informazioni. Sulla base delle spiegazioni sull’articolo 5 capoverso 5 LSAI contenute nel relativo messaggio, le banche cantonali esentate da imposta nell’OSAIn sono invece da considerarsi come residenti. A tal fine, la lettera b stabilisce come regola generale che gli istituti finanziari esentati da imposta costituiti secondo il diritto svizzero sono considerati residenti in Svizzera.

Art. 13 Trust sottoposti a vigilanza estera

I veicoli di investimento collettivo sotto forma di investment trust o di unit trust, che sono soggetti a vigilanza in quanto veicoli di investimento collettivo, sono in linea di principio considerati residenti nella Giurisdizione in cui sono sottoposti a vigilanza prudenziale in virtù della loro connessione con quest’ultima. Di conseguenza, l’articolo 13 prevede che tali trust soggetti a vigilanza estera non sono considerati residenti in Svizzera, indipendentemente dalla residenza del trustee.

Art. 14 Sede della direzione

L’articolo 5 capoverso 2 LSAI si allinea alla definizione di cui ai numeri marginali 4 e 5 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC secondo cui un istituto finanziario che non è fiscalmente residente in alcuno Stato o territorio è comunque considerato residente in Svizzera se la sede della sua direzione e la direzione effettiva si trovano in Svizzera. L’espressione «sede della direzione» non è una nozione giuridica svizzera ma è stata presa in prestito dal diritto fiscale internazionale. L’articolo 14 definisce pertanto l’espressione come sede della direzione effettiva, che si trova dove una società ha il suo centro economico ed effettivo ovvero dove svolge le attività di gestione di cui normalmente ci si occupa presso la sede di una società.

Sezione 5: Disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC

Art. 15

Il commentario dell’OCSE relativo allo SCC contiene varie disposizioni alternative che uno Stato che mette in atto lo scambio automatico di informazioni può decidere di applicare. Tali disposizioni alternative vanno a integrare o a sostituire le disposizioni contenute nello SCC. All’interno del commentario dell’OCSE relativo allo SCC esse sono identificate come tali ed evidenziate con l’uso del carattere corsivo (cfr. nelle seguenti spiegazioni i rinvii alle sezioni 1–3). Se uno Stato decide di applicare una disposizioni alternativa, può sostituire o integrare il testo della relativa disposizione nello SCC con quello della disposizione alternativa. L’articolo 9 capoverso 3 LSAI delega al Consiglio federale la competenza di stabilire le disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relative allo SCC applicabili. L’OSAIn recepisce una selezione di disposizioni alternative che in linea di principio consentono di rendere più agevole l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. L’articolo 15 rimanda all’allegato, in cui sono riportate le suddette disposizioni alternative.

La sezione 1 delle disposizioni alternative costituisce un’integrazione alle disposizioni dello SCC ed è in linea con la disposizione alternativa di cui al numero marginale 13 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VII dello SCC. Nel caso dei contratti di assicurazione di gruppo o dei contratti di rendita di gruppo tale agevolazione è giustificata dal fatto che al momento della sottoscrizione del contratto l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non ha nessun rapporto diretto né con il lavoratore né con il titolare della polizza di assicurazione e non potrebbe pertanto verificarne la residenza. L’applicazione di questa disposizione alternativa non contrasta con il fatto di dover prendere in considerazione eventuali riserve dovute a motivi di salute o fattori di rischio non basati su questioni di salute in sede di fissazione delle tariffe.

La sezione 2 sostituisce la sezione VIII parte C punto 9 dello SCC ed è in linea con la disposizione alternativa di cui al numero marginale 82 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC. In essa si stabilisce che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare determinati conti nuovi di clienti già acquisiti come conti preesistenti, purché siano soddisfatte le condizioni contenute in questa sezione.