Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
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scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)1. Tale accordo ha come obiettivo l’applicazione uniforme dello standard e si basa sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa)2.
Il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI contestualmente alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)3. Tanto la Convenzione quanto l’Accordo SAI e la LSAI entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, affinché il primo scambio di dati con Stati partner selezionati possa avvenire nel 2018.
In tal modo vengono create le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni, senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner occorre attivare bilateralmente l’Accordo SAI oppure concludere un trattato internazionale. L’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Stati partner avviene a seguito dell’approvazione di decreti federali ad hoc da parte del Parlamento. Anche nel caso di un trattato internazionale, l’Assemblea federale è chiamata a pronunciarsi in merito alla sua conclusione. Sulla base dell’Accordo SAI, finora la Svizzera ha firmato un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE, mentre con un determinato numero di altri Stati ha sottoscritto una dichiarazione comune concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
1.2 Disposizioni esecutive riguardanti lo scambio automatico di informazioni
Oggetto del presente rapporto esplicativo è l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). In essa sono contenute le disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito alla LSAI. L’OSAIn si basa su varie norme di delega previste dalla LSAI, che autorizzano il Consiglio federale a regolamentare i dettagli dello scambio automatico di informazioni. In particolare, definisce altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi, e disciplina più precisamente gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle disposizioni esecutive concernenti la LSAI, l’OSAIn prevede anche ulteriori disposizioni necessarie ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Contiene inoltre le disposizioni di esecuzione riguardanti i compiti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d’informazione e, nell’allegato le disposizioni alternative applicabili del commentario dell’OCSE relativo allo SCC.
La struttura dell’OSAIn riflette ampiamente quella della LSAI. Le disposizioni esecutive si rifanno da un lato allo SCC, dall’altro a FATCA e alla prassi adottata dalle principali piazze finanziarie concorrenti della Svizzera. In tal modo si vuole per quanto possibile garantire parità di condizioni (level playing field) ed evitare inutili oneri amministrativi in capo agli istituti finanziari coinvolti.
L’entrata in vigore dell’OSAIn e delle altre basi giuridiche per lo scambio automatico menzionate in precedenza è prevista per il 1° gennaio 2017.
2 Commento alle singole disposizioni
Sezione 1: Giurisdizioni partecipanti
Art. 1
La sezione VIII parte D punto 8 dello SCC stabilisce che gli enti di investimento professionalmente amministrati che non sono istituti finanziari di una Giurisdizione partecipante sono qualificabili come entità non finanziarie (Non Financial Entities; NFE) passive. Pertanto l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione deve identificare le persone che esercitano il controllo su dette entità e se del caso comunicarne
1 FF 2015 7947
2 FF 2015 7949
3 FF 2015 7917