Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
3.2 Ripercussioni per l’economia
A integrazione di quanto specificato nel messaggio relativo alla LSAI37 occorre notare quanto segue. Allo scopo di limitare al massimo le conseguenze sugli attori interessati dall’attuazione dello scambio automatico di informazioni, varie disposizioni dell’OSAIn permettono di ridurre considerevolmente l’onere amministrativo e finanziario per gli istituti finanziari interessati. Tra queste, in particolare:
− Giurisdizioni partecipanti (sezione 1): data l’ampia definizione di «Giurisdizione partecipante», gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione non devono né identificare le persone che esercitano il controllo sulle entità di investimento amministrate professionalmente provenienti da una delle Giurisdizioni partecipanti né controllare se tali persone sono oggetto di comunicazione. Questo costituisce un’importante agevolazione per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e permette alla Svizzera di non trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alle piazze finanziarie concorrenti che hanno adottato questa soluzione.
− Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione (sezione 2): gli istituti finanziari svizzeri che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari citati nello SCC e a quelli esclusi a livello di legge, sono anch’essi esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni a livello di ordinanza. In tal modo, purché siano soddisfatte le condizioni applicabili, tali istituti sono esentati in tutto o in parte dagli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica.
− Conti esclusi (sezione 3): determinati conti finanziari che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti finanziari citati nello SCC e a quelli esclusi a livello di legge sono anch’essi esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni a livello di ordinanza. Questo fa sì che l’onere amministrativo in capo agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione interessati risulti largamente ridotto.
− Disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC (sezione 5 e allegato): il commentario dell’OCSE relativo allo SCC contiene determinate formulazioni alternative che uno Stato può decidere di adottare in alternativa o in aggiunta alle disposizioni contenute nello SCC. Tali formulazioni alternative agevolano in linea di principio l’attuazione dello scambio automatico di informazioni.
− Valuta della comunicazione (art. 20): in sede di comunicazione, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare la valuta in cui sono espressi gli importi trasmessi. Per ridurre al minimo il carico amministrativo degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione in relazione alla conversione e per garantire loro una certa flessibilità, viene data loro la possibilità di scegliere tra varie valute.
− Disposizioni specifiche per le assicurazioni (art. 17–19, 23): le diverse disposizioni specifiche per le assicurazioni agevolano l’attuazione dello scambio automatico di informazioni nel settore interessato.
4 Programma di legislatura
Il progetto è in linea con l’indirizzo politico 1 «La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e soprattutto con l’obiettivo 2 «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» del messaggio del 27 gennaio 2016 del Consiglio federale sul programma di legislatura 2015–2019.38
37 FF 2015 4545 segg.
38 FF 2016 909