Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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persone fisiche oppure enti che non sono persone oggetto di comunicazione o un entità non finanziaria passiva controllata da persone che non sono oggetto di comunicazione.

Come clienti e partecipanti (titolari di conto) di detti depositari centrali vengono accettate le istituzioni che svolgono la loro attività a titolo professionale nel commercio di valori mobiliari o ne curano la gestione per conto di persone terze e che, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, sono adeguatemene regolamentati e sorvegliati. Tra questi rientrano in particolare le banche e i commercianti di valori mobiliari nazionali ed esteri, le società di assicurazione o le unità amministrative organizzate come enti di diritto pubblico che nell’ambito della loro attività custodiscono, amministrano o registrano valori mobiliari. I depositari centrali stessi vengono autorizzati dalla FINMA a operare come banche e, in quanto tali, sono soggetti alla regolamentazione di vigilanza applicabile in materia bancaria, opportunamente modificata in considerazione della loro particolare funzione. A questo proposito, sono sottoposti a un’intensa attività di vigilanza prudenziale. Inoltre, per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale svizzera (BNS) sorveglia i sistemi di gestione dei valori mobiliari in virtù dell’articolo 19 della legge del 3 ottobre 200313 sulla Banca nazionale (LBN). In un’ottica di ripartizione delle funzioni di vigilanza, alla BNS spetta il compito di sorvegliare il sistema mentre alla FINMA quello di esercitare una vigilanza prudenziale sul gestore del sistema, garantendo così un’adeguata regolamentazione.

A conti fatti, il rischio che i depositari centrali possano essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta è da ritenersi ridotto.

Sezione 3: Conti esclusi

L’espressione «conto escluso» comprende i conti esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano in linea di principio un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta. Come nel caso degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, anche qui la sezione VIII parte C punto 17 dello SCC prevede categorie specifiche (lett. a–f) e una clausola di salvaguardia (lett. g) che, tenendo conto delle specificità nazionali, consente agli Stati di designare come esclusi anche altri conti oltre a quelli indicati nello SCC. Ai sensi della lettera g, condizione sine qua non per escludere questi ulteriori conti è che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale, abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle dei conti definiti alle lettere a– f e il loro status di conti esclusi non pregiudichi il conseguimento degli scopi dello SCC. In virtù di quanto precede, diversi conti risultano essere esclusi già a livello di legge (cfr. art. 4 LSAI). Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LSAI, il Consiglio federale può designare quali conti esclusi anche altri conti purché siano soddisfatte le condizioni necessarie.

Art. 6 Conti di avvocati o notai

Ai sensi della sezione VIII parte C punto 17 lettera e dello SCC i cosiddetti escrow account sono conti esclusi. Si tratta, tra gli altri, di conti fiduciari aperti in relazione a un provvedimento giudiziario o a una sentenza giudiziaria o, in determinate circostanze, in relazione alla vendita, scambio o locazione di un bene mobile o immobile.

L’articolo 6 capoverso 1 esclude dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni i conti tenuti da avvocati o notai autorizzati ad esercitare in Svizzera o da studi legali e notarili organizzati in forma societaria per conto dei relativi clienti, alle condizioni stabilite, assimilandoli agli escrow account. In virtù del capoverso 2, i valori patrimoniali che possono essere gestiti tramite questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere gestiti sono retti dall’accordo tra le autorità competenti svizzere e statunitensi firmato il 19 e il 29 febbraio 201614 per aggiornare l’allegato II dell’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2014 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA15 (di seguito «accordo di aggiornamento»). La relativa norma derogatoria contenuta nell’allegato II sezione III punto C dell’Accordo FATCA è entrata in vigore il 29 febbraio 2016.

Secondo l’accordo di aggiornamento, avvocati e notai possono gestire i valori patrimoniali sui conti esclusivamente nel quadro di un’attività professionale specifica (ovvero non in qualità di intermediari

13 RS 951.11

14 RU 2016 1323

15 RS 0.672.933.63