Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
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nome e la sede in caso di persone giuridiche. I criteri di attribuzione comunicati dalle amministrazioni fiscali delle contribuzioni consentono all’AFC di inoltrare alle autorità competenti le informazioni trasmesse dall’estero. Si può presupporre che, quantomeno nei primi anni dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera, in molti casi le informazioni trasmesse dall’estero non conterranno il numero d’identificazione fiscale. L’attribuzione dovrà avvenire in questi casi sulla base degli altri criteri.
Cpv. 3
In base ai criteri di attribuzione comunicati dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, le informazioni trasmesse dall’estero vengono inoltrate solo al Cantone in cui il contribuente è imponibile illimitatamente. Se un Cantone riceve informazioni riguardanti un contribuente che nell’anno in questione non è imponibile illimitatamente sul suo territorio, il Cantone distrugge immediatamente le informazioni e comunica all’AFC che gli sono state trasmesse per errore informazioni e che ha provveduto a distruggerle.
Sezione 10: Sistema d’informazione
Art. 27 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
L’AFC dispone di un sistema d’informazione per tutti i tipi di imposte che rientrano nel suo ambito di competenza (cfr. ad es. l’art. 36a LIP). Per sistema d’informazione s’intende ogni raccolta di dati personali in forma elettronica o in altra forma. Utilizzare un sistema d’informazione per lo scambio automatico di informazioni conformemente all’articolo 27 è necessario soprattutto perché lo scambio elettronico di informazioni presuppone la trasmissione di grandi quantità di dati.
Cpv. 1 e 2
Il sistema d’informazione dell’AFC per lo scambio automatico di informazioni viene gestito come sistema d’informazione autonomo o come rete di sistemi d’informazione. Questo rende possibile il collegamento in rete di più sistemi d’informazione di varie unità organizzative dell’AFC, se utile ai fini di un’elaborazione dati efficiente nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.
Cpv. 3
Il sistema d’informazione viene gestito per conto dell’AFC sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), ossia il fornitore interno di prestazioni TIC dell’Amministrazione federale. Conformemente al capoverso 3, il DFF può regolamentare in maniera dettagliata l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.
Art. 28 Categorie dei dati personali trattati
Nel quadro dello scambio automatico di informazioni all’AFC è attribuita, in qualità di detentrice dei dati, una funzione di piattaforma, ovvero essa inoltra agli Stati partner e, su richiesta, alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni i dati trasmessi dagli Stati partner e dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Utilizza inoltre tali dati per verificare che gli istituti finanziari svizzeri adempiano agli obblighi che derivano loro dall’accordo applicabile, come previsto dall’articolo 28 LSAI, e per eseguire i compiti che le sono demandati conformemente alla LSAI. Secondo l’articolo 29, l’AFC conserva i dati per un massimo di 20 anni.
L’AFC ha facoltà di trattare i dati personali che le vengono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile (art. 1 cpv. 1 LSAI) conformemente all’articolo 28 OSAIn. Per la definizione dei dati che possono essere trattati nel caso specifico si rimanda al rispettivo accordo applicabile. Sulla pagina Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziari internazionali (SFI) è pubblicata una panoramica sugli Stati partner della Svizzera compresi gli accordi applicabili nel singolo caso.33 Il termine «trattamento» è da intendersi ai sensi dell’articolo 3 lettera e della legge federale del 19 giugno 199234 sulla protezione dei dati (LPD).
33 Consultabile all’indirizzo Internet: www.sif.admin.ch > Temi > Scambio automatico di informazioni
34 RS 235.1