Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
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i nomi. Secondo la sezione VIII parte D punto 5 dello SCC, con l’espressione «Giurisdizione partecipante» si intende uno Stato con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo scambio automatico di informazioni non viene introdotto contemporaneamente da tutti gli Stati. Alcuni intendono introdurlo a partire dal 2017, altri dal 2018. Ne consegue che al momento dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione devono identificare le persone che esercitano il controllo su determinate entità di investimento (cfr. sezione VIII parte D punto 8 in combinato disposto con la sezione V parte D punto 2 e la sezione VI parte A punto 2 dello SCC), tuttavia già l’anno successivo non necessiteranno più di tali informazioni se, nel frattempo, tra lo Stato di residenza dell’istituto finanziario e quello dell’entità di investimento amministrata professionalmente è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni. Per questo motivo l’OCSE ha stabilito un regolamento transitorio che consenta di estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante» nel diritto nazionale.4 Tale regolamento transitorio permette diverse soluzioni attuative. Gli Stati che intendono avvalersi di questo regolamento sono liberi di decidere come concepire l’elenco delle Giurisdizioni partecipanti e per quanto tempo resterà applicabile la definizione più ampia del termine.
Alla luce della prassi adottata dalle principali piazze finanziarie concorrenti della Svizzera e al fine di garantire un level playing field, l’inserimento di questo regolamento transitorio nell’OSAIn è pienamente giustificato. In linea con le raccomandazioni del manuale di attuazione dello SCC e le modalità d’introduzione di altri Stati del regolamento transitorio, l’articolo 1 OSAIN propone una definizione più ampia dell’espressione «Giurisdizione partecipante». Oltre agli Stati partner di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c LSAI, rientrano quindi nella definizione di Giurisdizione partecipante anche tutti gli Stati che nei confronti del Forum globale si sono ufficialmente dichiarati favorevoli all’attuazione dello scambio automatico di informazioni. A questi si aggiungono gli Stati Uniti d’America che con FATCA hanno già adottato uno standard per lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale. Il regolamento transitorio interviene sugli obblighi di adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. A seguito della sua introduzione, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione non devono infatti né identificare le persone che esercitano il controllo sulle entità di investimento amministrate professionalmente provenienti da una delle Giurisdizioni partecipanti, né controllare se tali persone sono oggetto di comunicazione. Per contro, la Svizzera procederà alla scambio di informazioni unicamente nei confronti degli Stati con cui ha concluso un relativo accordo (ovvero con i cosiddetti Stati partner secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI).
Poiché né l’OCSE né gli Stati che hanno recepito il regolamento transitorio nel loro diritto nazionale hanno stabilito un termine temporale, neanche nell’articolo 1 è indicata una scadenza. Questo consente al Consiglio federale di orientarsi alla prassi degli altri Stati e di valutare, in funzione degli sviluppi internazionali, quando iniziare ad applicare la definizione più restittiva del concetto di «Giurisdizione partecipante» prevista dallo SCC.
La soluzione adottata costituisce un’importante agevolazione per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e permette alla Svizzera di non trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alle piazze finanziarie concorrenti che ricorrono a un regolamento transitorio analogo. Al contempo, grazie al regolamento introdotto, la Svizzera può attuare lo scambio automatico di informazioni nel rispetto dello standard globale.
Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione
L’espressione «istituto finanziario non tenuto alla comunicazione» comprende gli istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano in linea di principio un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta. La sezione VIII parte B dello SCC prevede categorie specifiche di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e, nella parte B punto 1 lettera c, una clausola di salvaguardia che consente ai singoli Stati di definire, tenendo
4 Manuale di attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni (pubblicato dall’OCSE nel mese di agosto 2015), pag. 20 seg.. Il manuale è consultabile all'indirizzo Internet: www.oecd.org/tax/automatic-exchange > Common Reporting Standard (CRS) > CRS Implementation Handbook (disponibile solo in inglese).