Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Gli ultimi anni sono stati marcati da un forte incremento a livello internazionale della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, all’elaborazione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni) da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Lo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e successivamente, il 15 e 16 novembre dello stesso anno, anche dai capi di Governo del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20).

Ad oggi sono 98 gli Stati e i territori che hanno dichiarato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni (stato: 14.4.2016). Fatto salvo l’adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 55 dei suddetti Stati e territori si sono impegnati a iniziare la raccolta delle informazioni nel corso del 2016, così da essere pronti per effettuare il primo scambio di dati nel 2017 (sono i cosiddetti early adopters). Negli altri 43 Stati e territori, tra i quali anche la Svizzera, lo scambio automatico di informazioni verrà introdotto nel 2017, cosicché il primo scambio di dati possa avvenire nel 2018.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina le modalità dello scambio tra due Stati, a intervalli regolari, di informazioni sui conti che una persona fisica o giuridica assoggettata a imposta in un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dagli istituti finanziari del rispettivo Stato e trasmesse alle proprie autorità fiscali le quali, a loro volta, le inoltrano alle autorità fiscali competenti dello Stato con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta, in particolare, di informazioni sui saldi dei conti e su tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da cessione e altri redditi) come pure sull’identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di istituto finanziario tenuto alla comunicazione, lo standard prevede anche regole per l’identificazione del cliente e disposizioni in materia di protezione e di utilizzo dei dati scambiati (cosiddetto «principio di specialità»).

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni è composto da quattro elementi: ̶

un Modello per un accordo tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari al fine di promuovere l’onestà fiscale (Modello di accordo), che stabilisce quali informazioni debbano essere scambiate tra Stati contraenti e le modalità di scambio di queste informazioni (in particolare il momento e la forma della trasmissione); ̶

lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni; SCC) che disciplina in modo dettagliato chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. Lo SCC si basa fondamentalmente sul modello statunitense del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA); ̶

i commentari con spiegazioni relative al Modello di accordo e allo SCC; ̶

una base per le soluzioni informatiche al fine di garantire l’utilizzo di formati uniformi che semplifichino il rilevamento dei dati e la loro valutazione. Essa stabilisce inoltre standard minimi per il trasferimento e la sicurezza dei dati.

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Tali mandati riguardano la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), con gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e con altri Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche. Il 19 novembre 2014 inoltre, in vista dell’introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo