Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
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patrimonio sociale, la sua funzione è nell’interesse del fine dell’associazione. Il diritto che disciplina le associazioni non prevede che i fondi di cui dispongono vengano distribuiti ai soci, se non nel caso della liquidazione. Se un’associazione viene sciolta su istanza dell’autorità competente o di un interessato ai sensi dell’articolo 78 CC perché si propone un fine illecito, il suo patrimonio decade obbligatoriamente a favore degli enti pubblici ai sensi dell’articolo 57 capoverso 3 CC.
Grazie a questa disposizione, il rischio che le associazioni costituite e organizzate secondo il diritto svizzero vengano utilizzate a fini di sottrazione d’imposta è ridotto.
Art. 11 Conti di persone defunte
La sezione VIII parte C numero 17 lettera d dello SCC prevede che un conto il cui titolare è una successione con personalità giuridica propria (il cosiddetto «estate») debba essere trattato come conto escluso se la relativa documentazione include una copia del testamento o del certificato di morte del defunto. Il numero marginale 92 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC prevede inoltre che debbano essere i singoli Stati, nel loro diritto nazionale, a stabilire cosa si debba intendere per «conto il cui titolare è una successione».
Nella common law l’estate è inteso come una massa patrimoniale separata, giuridicamente ed economicamente autonoma e indipendente. Negli ordinamenti giuridici della civil law come quello svizzero, invece, la massa ereditaria non è giuridicamente indipendente ma con il decesso del de cuius passa per legge direttamente agli eredi in virtù del principio della successione a titolo universale. Gli eredi formano una comunione ereditaria. I due concetti giuridici sono comparabili per il fatto che fino allo scioglimento della comunione ereditaria gli eredi non possono disporre autonomamente dell’eredità.
L’articolo 11 OSAIn uniforma i due concetti ai fini dello scambio automatico di informazioni. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria (estate) quindi come conti esclusi, a condizione che il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata. La comunione ereditaria termina con la sua divisione o la sua trasformazione in un altro rapporto giuridico (società semplice o società in nome collettivo). Il momento in cui l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve supporre sia avvenuta la divisione della comunione ereditaria o la sua trasformazione in un altro rapporto giuridico va valutato sulla base degli obblighi di adeguata verifica applicabili al rapporto con il cliente.
Ai fini dell’Accordo FATCA sarà applicata la stessa regolamentazione prevista dall’articolo 11.18
Sezione 4: Istituti finanziari residenti in Svizzera
Art. 12 Istituti finanziari assoggettati a imposta e istituti finanziari esentati da imposta
Lett. a
L’articolo 12 fa riferimento alla norma di delega dell’articolo 5 capoverso 5 LSAI. Il messaggio spiega che un assoggettamento limitato dovuto all’imposta preventiva o a immobili in Svizzera non può essere sufficiente per considerare un istituto finanziario residente in Svizzera.19 L’articolo 12 OSAIn presenta analoga struttura. Alla lettera a da un lato si stabilisce che gli istituti finanziari illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono considerati ivi residenti. Dall’altro, ai sensi della lettera a, sono considerati residenti in Svizzera anche gli istituti finanziari che vantano un’appartenenza economica sulla base del fatto che qui tengono uno stabilimento di impresa (art. 4 cpv. 1 lett. b e art. 51 cpv. 1 lett. b della legge del 14 dicembre 199020 sull’imposta federale diretta, LIFD).
18 Cfr. le valutazioni del comitato di specialisti qualificati FATCA, quesito relativo al «decesso di un/del titolare di un conto», consultabile all’indirizzo Internet www.sif.admin.ch > Temi > Accordo FATCA > Comitato di specialisti qualificati FATCA (disponibile solo in tedesco e francese).
19 FF 2015 4519
20 RS 642.11