Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
La sezione 3 sostituisce la sezione VIII parte E punto 4 dello SCC ed è anch’essa in linea con la disposizione alternativa di cui al numero marginale 82 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII parte C punto 9 dello SCC. In essa sono stabilite le modalità con cui viene definito il termine «entità collegata».
L’articolo 15 OSAIn stabilisce inoltre che resta possibile, per la Svizzera, concludere con uno Stato partner un accordo sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni in cui sono dichiarate non applicabili le disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC.
Sezione 6: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione
Art. 16 Importo e qualificazione dei pagamenti
Cpv. 1
Ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera a LSAI spetta al Consiglio federale stabilire i criteri secondo cui occorre determinare l’importo e la qualificazione dei pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Ai fini dello scambio automatico di informazioni, secondo l’articolo 16 capoverso 1 OSAIn i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione di cui alle lettere a–d devono essere comunicati a titolo di interessi, dividendi, proventi da cessione o da riscatto oppure altri redditi.
Cpv. 2
In linea con il concetto di interesse soggetto a imposta preventiva così come si evince dall’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 13 ottobre 196521 sull’imposta preventiva (LIP) e ai fini dello scambio automatico di informazioni, conformemente all’articolo 16 capoverso 2 OSAIn sono considerati interessi ai sensi del capoverso 1 lettera a in particolare quelli maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse per serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.
Cpv. 3
In linea con l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP, ai fini dello scambio automatico di informazioni conformemente all’articolo 16 capoverso 3 OSAIn sono considerati dividendi ai sensi del capoverso 1 lettera b in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale.
Cpv. 4
Al capoverso 4 sono descritti più dettagliatamente i proventi da cessione o riscatto di cui al capoverso 1 lettera c.
Cpv. 5
Ai fini dello scambio automatico di informazioni è fondamentale che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione comunichino in maniera completa i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Il capoverso 1 lettera d prevede quindi che i pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione siano comunicati come altri redditi se non sono classificabili in una delle tre categorie di cui alle lettere a–c. Al capoverso 5 sono descritte più dettagliatamente questi altri redditi. Con «prestazioni di assicurazioni tenute alla comunicazione» si intendono, per i contratti di assicurazione con valore di riscatto, le prestazioni in caso di vita o decesso oppure le prestazioni di riscatto, mentre per i contratti assicurativi di rendita, si intendono le prestazioni di rendita, il rimborso dei premi in caso di morte oppure le prestazioni di riscatto che sono versati periodicamente. L’espressione «pagamenti inoltrati da un investimento collettivo di capitale» designa qualsiasi avvenimento a seguito del quale è corrisposto un accredito in denaro sulla base di un investimento collettivo di capitale o di un
21 RS 642.21