Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine

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il passaggio a un accordo basato sul Modello 1 e l’adeguamento dell’allegato II dell’Accordo FATCA in vigore secondo il Modello di accordo.

Cpv. 2

Analogamente alle condizioni previste dall’accordo applicabile, il capoverso 2 dispone che i veicoli di investimento collettivo citati al capoverso 1 non sono esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di un’entità non finanziaria passiva controllate da persone oggetto di comunicazione.

Art. 3 Comunioni di comproprietari

Ai sensi dell’articolo 3, le comunioni di comproprietari sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione se le quote di comproprietà sono intavolate nel registro fondiario secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 23 settembre 201110 sul registro fondiario (art. 3 lett. a OSAIn) e se i comproprietari hanno approvato un regolamento per l’uso e l’amministrazione menzionato nel registro fondiario, in cui, in deroga alle disposizioni di legge, è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari vengano esclusivamente utilizzati per spese riguardanti i beni in comproprietà (lett. b e c).

Le comunioni di comproprietari secondo l’articolo 3 presentano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle delle comunioni di proprietari per piani considerate come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 10 LSAI. Come queste, anche le comunioni di comproprietari amministrano regolarmente dei fondi, alimentati dai contributi dei singoli comproprietari, a copertura dei costi e degli oneri comuni. Attraverso la menzione nel registro fondiario, il regolamento per l’uso e l’amministrazione che prevede la destinazione vincolata dei valori patrimoniali finanziari può essere liberamente consultato dal pubblico. Ai sensi dell’articolo 649a capoverso 1 del Codice civile (CC)11, il regolamento per l’uso e l’amministrazione è vincolante anche per il successore di un comproprietario e per l’acquirente di un diritto reale su una quota di comproprietà. Nel caso delle comunioni di comproprietari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, il rischio di essere utilizzate a fini di sottrazione d’imposta è da ritenersi ridotto.

Art. 4 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti

Gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti e che amministrano esclusivamente il patrimonio dei loro clienti depositato a nome del cliente presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero sulla base di una procura o che svolgono questa attività come organo di una società o di una fondazione sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi dell’articolo 4. Rientrano in questa eccezione in particolare i gestori patrimoniali o i consulenti in investimenti indipendenti, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e le direzioni di fondi.

L’esclusione di questi enti dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni si giustifica per il fatto che, in questo caso, agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica ottempera l’istituto finanziario in Svizzera o all’estero tramite il quale gli investimenti sono detenuti. Il rischio che possano essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta è quindi ridotto.

Art. 5 Depositari centrali

Conformemente all’articolo 5 i depositari centrali secondo l’articolo 61 della legge del 19 giugno 201512 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) per attività soggette ad autorizzazione ai sensi di questa legge sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che i titolari dei conti siano

10 RS 211.432.1

11 RS 210

12 RS 958.1