Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 21 pagine
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(conformemente agli obblighi di adeguata verifica validi per i nuovi conti o eventualmente per i conti preesistenti).
Cpv. 2
Prima di erogare la prestazione alle persone aventi diritto secondo il capoverso 1, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione (la società di assicurazione specificata ai sensi del n. marg. 26 del commentario dell’OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC) deve farsi rilasciare da ognuna un’autocertificazione. Può tuttavia rinunciare all’autocertificazione nel rispetto delle condizioni stabilite dall’OCSE nel manuale di attuazione dello SCC28. Ciò si verifica se sulla base delle informazioni in suo possesso risulta che l’ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione. La società di assicurazione specificata può anch’essa rinunciare a un’autocertificazione se viene applicata la procedura alternativa di cui alla sezione VII parte B dello SCC ai conti finanziari detenuti da persone fisiche beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita.
Cpv. 3
La presentazione dell’autocertificazione disciplinata al capoverso 2 costituisce un atto preparatorio che compete alla persona avente diritto in virtù del contratto di assicurazione e senza il quale l’assicuratore, in qualità di debitore contrattuale, non è in grado di assolvere al proprio impegno. Se la persona avente diritto non presenta l’autocertificazione nei tempi stabiliti nei suoi confronti si ha costituzione in mora del creditore ai sensi dell’articolo 91 CO. La mora del creditore esclude un’eventuale mora del debitore (per quanto riguarda la scadenza delle prestazioni assicurative o delle prestazioni di riscatto cfr. art. 41 e art. 92 cpv. 3 LCA). Come conseguenza della costituzione in mora del creditore, gli effetti della mora restano in sospeso presso l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione fino alla presentazione dell’autocertificazione. Il capoverso 3 OSAIn chiarisce il regolamento del CO in riferimento ai contratti assicurativi.
Cpv. 4
L’articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI fa riferimento all’apertura di nuovi conti finanziari e non alla gestione dei diritti di terzi derivanti da assicurazioni sulla vita giunte a scadenza. Conformemente al capoverso 4, essi non sono pertanto applicabili in relazione ai diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita giunti a scadenza. A garanzia di un’identificazione totale alle condizioni del contratto di assicurazione senza che venga limitata la libertà di disposizione prevista dall’articolo 76 seg. LCA, l’articolo 23 capoverso 2 OSAIn prevede che non vi possa essere erogazione della prestazione in assenza di una corretta autocertificazione.
Art. 24 Conversione di importi
Gli importi indicati nello SCC e nel relativo commentario dell’OCSE sono espressi in dollari americani. Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LSAI, il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi svizzeri corrispondenti agli importi in dollari americani indicati nell’accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC. In virtù dell’articolo 48 della legge del 21 marzo 199729 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), l’articolo 24 OSAIn trasferisce al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di stabilire gli importi corrispondenti in franchi svizzeri.
Sezione 8: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione
Art. 25
Cpv. 1
Conformemente al capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono iscriversi spontaneamente all’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui acquisiscono la qualità di istituto
28 Manuale di attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni (pubblicato dall’OCSE nel mese di agosto 2015), figura 17, pag. 66. Il manuale è consultabile all’indirizzo Internet www.oecd.org/tax/automatic-exchange> Common Reporting Standard (CRS) > CRS Implementation Handbook (disponibile solo in inglese).
29 RS 172.010