Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 38 pagine
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6 partecipanti si sono espressi in merito all’articolo 9 capoverso 3 che fissa un limite d'età per i titolari di un’autorizzazione (CHUV, PLR, GE, LU, NEK, SGRM). Tutti mettono in discussione il limite di 70 anni.
Viene messa in dubbio prima di tutto la legittimità di questa disposizione. I partecipanti chiedono che venga applicato il diritto cantonale (GE, LU, SGRM) o adducono che l’imposizione di un limite a livello di ordinanza non sia giustificabile (NEK). In secondo luogo si argomenta che la disposizione limiterebbe la libertà personale e quella economica (PLR). Infine si critica il limite d’età alla luce dell’evoluzione demografica attuale (LU).
3.7 Articolo 10: Vigilanza
Art. 10 cpv. 1 e 3 Vigilanza
1
Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, l’autorità di vigilanza fa effettuare un’ispezione da un perito. In seguito, l’ispezione ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, ma almeno una volta ogni due anni.
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3
Abrogato
21 partecipanti commentano l’articolo 10 riguardante la vigilanza dei centri di medicina della riproduzione (AGILE, BK-SBK, Dialog Ethik, UDF, PEV, FR, Gen Suisse, GUMEK, HIP, HLI, Incl. Handicap, insieme, KSSG, NEK, SG, SGGG, SGRM, SKF, VD, VKAS, ZH).
Capoverso 1: 10 partecipanti chiedono che le ispezioni vengano svolte senza preavviso come finora (AGILE, BK-SBK, Dialog Ethik, PEV, HLI, HIP, Incl. Handicap, insieme, SKF, VKAS). GUMEK e NEK auspicano che abbiano luogo prima del rilascio dell’autorizzazione e suggeriscono la seguente formulazione: «L’autorità di vigilanza fa effettuare un’ispezione da un perito prima del rilascio dell’autorizzazione». Secondo Gen Suisse si dovrebbe garantire che i medici cantonali, che non sono esperti in materia, siano affiancati da specialisti durante le ispezioni. KSSG e SGRM suggeriscono di modificare il secondo periodo come segue: «In seguito, l’ispezione ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, di norma ogni tre anni». SG propone invece il seguente tenore: «In seguito, l’ispezione ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, di norma ogni due anni. L’intervallo tra le ispezioni può essere prolungato al massimo a 4 anni se l’esito è stato ripetutamente conforme alla legge». SGGG suggerisce la seguente integrazione: «Se ispezioni ripetute non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra un’ispezione e l’altra può essere prolungato al massimo a quattro anni». Anche ZH si esprime in favore di una prolungazione dell'intervallo fra due ispezioni. Per FR l’autorità di vigilanza dovrebbe poter decidere quando e con quale frequenza effettuare le ispezioni. Secondo VD la disposizione dovrebbe indicare che i costi delle ispezioni sono a carico dei laboratori di medicina della procreazione. Dialog Ethik invita invece a menzionare chiaramente i criteri di qualità per le ispezioni. Infine, UDF completerebbe il capoverso 1 come segue: «Per garantire l’indipendenza delle ispezioni, queste non possono essere eseguite da persone che rappresentino in alcun modo il settore della medicina della procreazione. L’indipendenza finanziaria e di personale tra ispettori e ispezionati deve essere documentata dinanzi all’autorità di vigilanza».
Capoverso 3: GUMEK e NEK propongono di non abrogare il capoverso, ma di riformularlo: «Nell’ambito dell’ispezione le persone incaricate prestano particolare attenzione all’interazione tra il centro di medicina della procreazione e il laboratorio diagnostico». BK-SBK, HLI e VKAS si dicono contrari all’abrogazione del capoverso 3.
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