Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 38 pagine
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b. siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di cui agli articoli 5–8a.
4 L’autorizzazione di cui al capoverso 3:
a. ha una validità di cinque anni;
b. non può essere né prorogata né rinnovata;
c. si estingue se il Servizio di accreditamento svizzero SAS decide di rifiutare l’accreditamento.
5 partecipanti (PLR, GE, GUMEK, NEK, SGRM) si sono espressi in merito all’articolo 10 che disciplina le condizioni alle quali un laboratorio ottiene l’autorizzazione a eseguire esami citogenetici o geneticomolecolari.
PLR e SGMR ritengono che sia superfluo limitare l’autorizzazione a 5 anni (cfr. cpv. 1). Questa scelta causerebbe solo costi senza portare vantaggi sostanziali, tanto più che i controlli regolari e la vigilanza da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) sono più che sufficienti. GUMEK e NEK sostengono che il termine di 5 anni di cui al capoverso 4 lettera a sia eccessivo e suggeriscono di ridurlo a 3. GE deplora che a tenore del capoverso 4 lettera b non sia possibile prorogare o rinnovare l’autorizzazione ai sensi del capoverso 3.
4.7 Articolo 38: Disposizioni transitorie
Art. 38 Disposizioni transitorie della modifica del ...
1 I laboratori che già prima dell’entrata in vigore della modifica della presente ordinanza del … eseguivano esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti in vitro di cui all’articolo 5a capoverso 1 LPAM24 devono presentare entro il ... [data; 6 mesi dopo l’entrata in vigore] una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 9. Possono continuare a esercitare la loro attività fino a quando la decisione dell’autorità competente non sarà passata in giudicato.
2 I laboratori che non presentano la domanda in tempo utile devono sospendere l’attività in questo ambito.
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Art. 38a
Abrogato
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24RS 810.11
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