Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 38 pagine
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4.4 Articolo 8a: Accreditamento
Art. 8a Accreditamento
Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a LPAM21 deve inoltre essere accreditato conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199622
sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD); i criteri fondamentali applicabili per l’accreditamento di tali laboratori sono elencati nell’allegato 2 della OAccD.
L’articolo 8a prevede un obbligo di accreditamento per i laboratori che eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione. 5 partecipanti si sono espressi sul disciplinamento proposto (GUMEK, Insel, NEK, ProCreaLab, SGMG).
Insel è favorevole all’obbligo di accreditamento, mentre ProCreaLab e SGMG si oppongono e sollecitano un adeguamento dell’articolo 8a all’articolo 12 e 13 OEGU. ProCreaLab aggiunge che nel settore della DPI i laboratori genetici dovrebbero essere assoggettati alle stesse condizioni in materia di sistemi di gestione della qualità vigenti per i laboratori di medicina della procreazione. NEK e GUMEK invitano ad adeguare come segue la formulazione: «(...), deve inoltre essere accreditato in questo ambito di attività». Per GUMEK e NEK dalla formulazione dovrebbe risultare chiaramente che l’accreditamento riguarda segnatamente gli esami di gameti o embrioni in vitro e non un’attività qualsiasi svolta nello stesso laboratorio.
4.5 Articolo 9: Domanda d’autorizzazione
Art. 9 Domanda d’autorizzazione
1 La domanda d’autorizzazione deve contenere:
a. i dati da cui si evinca che i requisiti necessari di cui agli articoli 5–8a sono soddisfatti; è fatto salvo l’articolo 10 capoverso 3;
b. i dati relativi ai locali, ai principali strumenti e apparecchi; e
c. un elenco degli esami previsti e delle procedure utilizzate a tal fine.
2 La domanda deve essere presentata all’UFSP.
Non sono pervenuti commenti su questa proposta di modifica.
4.6 Articolo 10: Rilascio e durata di validità dell’autorizzazione
Art. 10 Rilascio e durata di validità dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se sono soddisfatti i requisiti necessari di cui agli articoli 5–8a; l’autorizzazione ha una validità di cinque anni.
2 La domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della scadenza della medesima. Deve contenere o confermare i dati di cui all’articolo 9 capoverso 1.
3 Se un laboratorio intende eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a LPAM23, ma non dispone ancora dell’accreditamento richiesto, un’autorizzazione è rilasciata a condizione che:
a. abbia presentato una domanda di accreditamento al Servizio di accreditamento svizzero SAS; e
21RS 810.11
22 RS 946.512
23RS 810.11