Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 38 pagine
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1. Situazione iniziale
Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno adottato la revisione della legge federale del 18 dicembre 19981 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM). Contro questa modifica è stato lanciato un referendum. Nella votazione del 5 giugno 2016 il Popolo ha accettato la modifica della legge con una larga maggioranza. Nella legge rivista è stato abolito il divieto della diagnostica preimpianto (DPI), sancito fino ad allora nell’articolo 5 capoverso 3 LPAM; la DPI è ora ammessa a determinate condizioni. È stato inoltre aumentato da tre a dodici il numero massimo di embrioni che potranno essere sviluppati per ogni ciclo di trattamento. Infine, la legge modificata consente la conservazione di embrioni a fini riproduttivi. La modifica della legge rende necessario un adeguamento dell’ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP) e dell’ordinanza del 14 febbraio 20072 sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU).
In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061) il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha indetto il 26 settembre 2016 una procedura di consultazione facoltativa sul progetto di revisione del diritto esecutivo. La consultazione si è conclusa il 9 gennaio 2017.
2. Sintesi dei risultati della consultazione
2.1 Panoramica
Dei 72 partecipanti alla consultazione, 57 si sono espressi sui contenuti del progetto mentre 15 hanno esplicitamente rinunciato a prendere posizione.
I pareri pervenuti possono essere suddivisi a grandi linee in tre categorie: il 15 per cento dei partecipanti (11) ha accolto pienamente il progetto (cfr. n. 2.2.1); il 64 per cento (46 partecipanti) è in linea di massima favorevole, ma auspica modifiche mirate o esprime riserve in merito a singole disposizioni (cfr. n. 2.2.2); il 21 per cento (15 partecipanti) non prende posizione sui contenuti e non formula osservazioni (cfr. n. 2.2.3). Nessuno respinge il progetto o ne chiede una rielaborazione sostanziale.
2.2 Singoli pareri
2.2.1 Piena approvazione
11 partecipanti (15%), tra cui 9 Cantoni (AI, BE, BL, GR, JU, OW, SO, TG, VS) e un partito (PVL), approvano senza riserve le modifiche proposte (cfr. tabella riassuntiva al n. 2.3).
2.2.2 Approvazione con riserva
46 partecipanti (64%) accolgono positivamente la proposta di revisione, ma formulano riserve più o meno importanti per singole disposizioni (cfr. n. 2.3). Alcuni si esprimono su aspetti che non riguardano direttamente il diritto esecutivo, ma che hanno oggettivamente un nesso con quest’ultimo (cfr. n. 5).
La maggior parte delle riserve concerne l’articolo 4 (cfr. n. 3.4), che prevede un inasprimento dei requisiti per i laboratori di medicina della procreazione. Se alcuni partecipanti si dicono favorevoli a un allentamento, altri auspicano maggiore severità e chiedono ad esempio che venga introdotto un obbli-
1 RS 810.11
2 RS 810.122.1
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