Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 38 pagine

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4. Pareri riguardanti le singole disposizioni dell’OEGU oggetto della revisione

4.1 Articolo 5: Designazione di un capo di laboratorio

Art. 5 Designazione di un capo di laboratorio

Il laboratorio designa una persona responsabile (capo di laboratorio) che eserciti la vigilanza diretta sull’esecuzione di esami citogenetici e genetico-molecolari.

Non sono pervenuti commenti su questa proposta di modifica.

4.2 Articolo 6: Qualifica del capo di laboratorio

Art. 6 cpv. 1bis

1bis Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a della legge del 18 dicembre 199819 sulla medicina della procreazione (LPAM), il capo di laboratorio deve dimostrare di possedere il titolo di specialista FAMH in analisi medico-genetica o di specialista FAMH in medicina di laboratorio, genetica medica, di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.

Non sono pervenuti commenti su questa proposta di modifica.

4.3 Articolo 7: Qualifica del personale di laboratorio

Art. 7 cpv. 2 ....

2 Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a LPAM20, almeno una delle persone che lavorano nel laboratorio deve avere inoltre sufficiente esperienza con esami su singola cellula.

Sette partecipanti si sono espressi esplicitamente sull’articolo 7 capoverso 2 OEGU (FMH, FR, GE, GUMEK, NEK, SGMG, TI).

FMH, GE e SGMG criticano il requisito richiesto al personale di laboratorio e auspicano l’abrogazione del capoverso. FR e TI chiedono invece una descrizione più chiara del requisito «sufficiente esperienza» e propongono di sancire nell’ordinanza una durata precisa per l’esperienza professionale richiesta. GUMEK e NEK invitano a riformulare la seconda parte del periodo: «(…) almeno una delle persone che lavorano nel laboratorio deve avere inoltre sufficiente esperienza con tali esami». Motivano la loro proposta adducendo che per gli esami con gameti ed embrioni in vitro non si utilizzano necessariamente singole cellule.

19RS 810.11

20RS 810.11

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