Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 38 pagine

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a. posto sotto la direzione di una persona che:

1. ha concluso una formazione universitaria di cui alla legge del 23 giugno 200614 sulle professioni mediche o si è diplomata nel campo della biologia o della chimica presso una scuola universitaria accreditata conformemente alla legge federale del 30 settembre 201115 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero o presso una scuola universitaria estera riconosciuta o accreditata dallo Stato;

2. ha conseguito un titolo di perfezionamento professionale ritenuto adeguato dall’autorità di vigilanza; e

3. si tiene costantemente aggiornata sullo stato della scienza e della tecnica tramite una formazione continua adeguata;

b. che impiega personale dotato delle competenze e qualifiche professionali necessarie per applicare i metodi offerti;

c. che implementa un sistema di gestione della qualità adatto ai metodi offerti e conforme alle disposizioni di cui all’allegato 1.

2 Se il laboratorio è accreditato ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199616 sull’accreditamento e sulla designazione, l’autorità di vigilanza può rinunciare, totalmente o in parte, alla verifica del sistema di gestione della qualità di cui al capoverso 1 lettera c.

3 Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare l’allegato 1 in base agli sviluppi internazionali o ai progressi della tecnica.

Per gli aggiornamenti che potrebbero comportare ostacoli tecnici al commercio procede d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

L’articolo 4 disciplina i requisiti che in futuro un laboratorio di medicina della procreazione dovrà soddisfare. 29 partecipanti (40%) hanno preso esplicitamente posizione in merito (AG, BS, CHUV, CPMA, FERTILITAS, FMH, FR, GE, Gen Suisse, GUMEK, Insel, KSGR, KSSG, LU, mws, NEK, santésuisse, SG, SGGG, SGRM, SHV, SO, PSS, svbg, TI, Qualab, vips, VD, ZH). 6 partecipanti hanno accolto l'articolo positivamente (a), 22 hanno espresso delle riserve (b). Un partecipante lo ha respinto chiaramente (c).

(a) 6 partecipanti condividono le disposizioni proposte e approvano espressamente i requisiti sanciti dall’articolo 4 che i laboratori di medicina della procreazione dovranno soddisfare in futuro (CPMA, mws, SHV, SO, PSS, svbg). Per SO l’introduzione di requisiti severi per i capi e il personale di laboratorio, come pure dell’obbligo di accreditamento e di quello di creare un sistema adeguato di gestione della qualità, sono senza dubbio strumenti utili per tenere conto nella giusta misura dei requisiti elevati che le strutture impegnate in attività tanto delicate devono soddisfare.

(b) 22 partecipanti approvano sostanzialmente l’articolo 4. Formulano tuttavia alcune riserve su singole disposizioni. I pareri si possono suddividere tra le quattro posizioni seguenti (è possibile che un parere venga citato più volte):

(aa) Inasprimento dei requisiti: 8 partecipanti auspicano l’inasprimento di determinati requisiti (CHUV, GE, Gen Suisse, GUMEK, NEK, Qualab, SGRM, VD) per i laboratori di medicina della procreazione. Alcuni chiedono ad esempio l’obbligo di accreditamento anche di questi laboratori, oltre che dei laboratori genetici (CHUV, GE, GUMEK, NEK, VD; cfr. cpv. 1 lett. c). Altri invece caldeggiano l’introduzione di un disciplinamento della supplenza in analogia all’articolo 17 OEGU (GUMEK, NEK), in modo da garantire che i supplenti dispongano delle stesse qualifiche dei capi. GUMEK suggerisce inoltre di sostituire «si è diplomata» con «ha ottenuto un master» (cfr. cpv. 1 lett. a n. 1), poiché ritiene che un bachelor non sia sufficiente per dirigere un laboratorio di medicina della procreazione. Gen Suisse propone di assoggettare agli standard di qualità della Svizzera anche i laboratori esteri che collaborano con quelli svizzeri (cfr. cpv. 1 lett. c). Infine, 2 partecipanti si dicono favorevoli all’introduzione di un obbligo che imponga ai laboratori di medicina della procreazione di sottoporsi a un controllo della qualità esterno (Qualab, SGRM).

14 RS 811.11

15 RS 414.20

16 RS 946.512

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