Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 38 pagine
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(c) Infine, LU respinge decisamente l’articolo proposto, auspicando lo stralcio della disposizione sul perfezionamento (cfr. cpv. 1 lett. a n. 2), di quella sulle qualifiche del personale di laboratorio (cfr. cpv. 1 lett. b) e del rinvio all’allegato 1 contenuto nel capoverso 1 lettera c. Per LU il sistema di controllo della qualità più adatto è ISO 9001.
3.5 Articolo 6: Consulenza e cure
Art. 6 Consulenza e cure
1 Alla domanda d’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione va accluso il piano di consulenza e di cure
socio-psicologiche di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge.
2 Per l’applicazione di metodi di procreazione che prevedono l’esame del patrimonio genetico di gameti o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e intesi a evitare la trasmissione di una malattia grave, va accluso anche il piano di consulenza genetica di cui all’articolo 6a della legge.
L’articolo 6 prevede che insieme alla domanda di autorizzazione venga presentato un piano di consulenza e di cure socio-psicologiche. Sulla questione hanno preso posizione 15 partecipanti (AGILE, Apella, biorespect, Dialog Ethik, PEV, Incl. Handicap, insieme, mws, SHV, SKV, PSS, SVBG, UDC, vahs).
vips accoglie positivamente l’adeguamento, in particolare la suddivisione in due capoversi. 11 partecipanti (AGILE, Apella, biorespect, Dialog Ethik, Incl. Handicap, insieme, SHV, SKV, SVBG, UDC, vahs) preferirebbero affidare l’informazione e la consulenza destinate alle persone che intendono avvalersi di procedure di medicina della procreazione a un servizio o a specialisti esterni indipendenti anziché (o almeno non solo) ai medici curanti. Il PEV propone di rendere obbligatoria la consulenza indipendente non direttiva svolta da un servizio indipendente. mws suggerisce di obbligare i titolari dell’autorizzazione a segnalare le possibilità di consulenza esterne e a indirizzarvi coloro che ne fanno richiesta. Per il PSS il piano dovrebbe obbligare i titolari dell’autorizzazione a informare gli interessati sul diritto all’autodeterminazione e su opzioni di trattamento alternative. SHV e SVBG deplorano che le levatrici, sebbene siano professioniste con le conoscenze necessarie a fornire una consulenza, non siano citate esplicitamente nell’ordinanza. 4 partecipanti (AGILE, Dialog Ethik, Incl. Handicap, UDC) ritengono che l’ordinanza dovrebbe contemplare criteri più severi in materia di informazione e consulenza, simili o uguali a quelli previsti per la consulenza genetica in generale (cfr. art. 14 della legge federale sugli esami genetici sull’essere umano, LEGU17). mws propone di aggiungere un secondo periodo al capoverso 1: «(...) Il piano garantisce che chi beneficia della consulenza venga informato sui consultori esterni e, su richiesta, possa esservi indirizzato».
In conclusione si può affermare che sono auspicate disposizioni più severe e dettagliate per gli obblighi in materia di informazione e consulenza.
3.6 Articolo 9 capoverso 3: Autorizzazione
Art. 9 cpv. 3 Autorizzazione
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3
Se l’autorità di vigilanza non ne limita la durata e il diritto cantonale relativo all’esercizio di un’attività professionale sotto la propria responsabilità professionale non fissa un limite d’età inferiore, l’autorizzazione è valida sino al raggiungimento del 70° anno d’età da parte del richiedente. ...
17RS 810.12
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