Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

La Suva chiede di modificare i capoversi da 1 a 3. Il capoverso 1 disciplina il caso in cui l’assicuratore che risponde dell’infortunio precedente versa un’indennità giornaliera. La competenza per il versamento dell’indennità giornaliera non deve cambiare in quanto, ai fini del coordinamento, il diritto all’indennità giornaliera ha un peso maggiore rispetto all’incapacità lavorativa. Occorre inoltre esplicitare che sia per l’infortunio precedente sia per il nuovo infortunio c’era o deve esserci una copertura assicurativa secondo la LAINF. Il capoverso 2 va precisato conformemente alla formulazione del capoverso 1 che concerne la protezione assicurativa. In linea con il capoverso 1, si parte dal presupposto che il diritto all’indennità giornaliera non sussiste. Per quanto riguarda il concetto di cure occorre inoltre rinviare all’articolo 10 LAINF. Al capoverso 3, infine, occorre specificare che si considerano solo gli infortuni assicurati. La proposta della Suva di adeguare i capoversi 1-3, sostenuta anche da SVV, ha il seguente tenore:

«1 Se l’assicurato si infortuna mentre sussiste il diritto all’indennità giornaliera per un infortunio precedente, l’assicuratore fino a quel momento tenuto ad assumersi la prestazione versa anche le spese di cura, il rimborso delle spese secondo gli articoli 10-13 della legge e le indennità giornaliere per il nuovo infortunio. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per convenzione, segnatamente se il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente più gravi del precedente. L’obbligo alle prestazioni finisce quando l’infortunio precedente non è più la causa dei danni alla salute ulteriori.

2 Se l’assicurato s’infortuna mentre è in cura per un primo infortunio secondo l’articolo 10 della legge, senza diritto all’indennità giornaliera per tale infortunio, l’assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per il nuovo infortunio versa anche le prestazioni di cura e il rimborso delle spese secondo gli articoli 10–13 della legge per gli infortuni precedenti. L’obbligo alle prestazioni dell’assicuratore tenuto ad assumersi le prestazioni per il nuovo infortunio termina quando il nuovo infortunio non è più causa del danno persistente alla salute.

3 In caso di ricaduta o di conseguenze tardive di infortuni plurimi assicurati, l’assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per l’ultimo infortunio versa le prestazioni di cura e il rimborso delle spese secondo gli articoli 10–13 della legge e le indennità giornaliere.»

La proposta di modifica del capoverso 4 formulata dalla Suva concerne la compensazione e non la prestazione anticipata, ragion per cui i capoversi 4 e 5 vanno modificati e completati come segue:

«4 Nei casi di cui ai capoversi 1-3 gli altri assicuratori non hanno l'obbligo di rimborsare l’assicuratore tenuto alle prestazioni.

5Se in seguito alle conseguenze di infortuni plurimi nasce un nuovo diritto a una rendita, a un’indennità per menomazione dell’integrità o a un assegno per grandi invalidi, queste prestazioni sono versate dall’assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per l’ultimo infortunio. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per convenzione, segnatamente se il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente meno gravi dei precedenti o se il guadagno assicurato presso l’assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per l’ultimo infortunio è sensibilmente inferiore rispetto al guadagno assicurato presso un altro assicuratore. Gli altri assicuratori interessati rimborsano queste prestazioni all’assicuratore tenuto alle prestazioni, senza indennità di rincaro, in proporzione all’entità causale; si liberano in tal modo dal proprio obbligo di effettuare prestazioni.»

Anche nei casi in cui il nuovo infortunio non provoca un grado d’invalidità maggiore ma comporta in virtù dell’articolo 24 capoverso 4 OAINF un guadagno annuo assicurato maggiore e, di rimando, una rendita d’invalidità più elevata, è applicabile la disposizione di cui all’articolo 100 capoverso 6 OAINF. La Suva propone quindi di aggiungere un nuovo capoverso 6:

«6 Se l’assicurato beneficiario di una rendita o di un assegno per grandi invalidi assegnati per un primo infortunio è vittima di un nuovo infortunio che modifica il grado d’invalidità o di grande invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il secondo infortunio deve versare l’intero ammontare della rendita o dell’assegno per grandi invalidi. L’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio versa al secondo assicuratore l’importo corrispondente al valore capitalizzato, senza indennità di rincaro, della parte di rendita o di assegno per grandi invalidi imputabile al primo infortunio; si libera in tal modo dal proprio obbligo.»

D’intesa con la Suva, SVV propone di adottare al capoverso 6 la stessa formulazione dell’articolo 100, sostituendo però «il grado d’invalidità” con «la rendita d’invalidità”. Inoltre il capoverso 4 va spostato nel nuovo articolo 102a OAINF.

Art. 103 Cooperazione degli assicuratori

La Suva concorda con la modifica proposta.

Art.108 Basi contabili

La Suva appoggia l’adeguamento terminologico proposto.