Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine
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A. Osservazioni introduttive
1. Situazione iniziale
Al termine di un processo che si è protratto per diversi anni le due Camere hanno approvato, nella votazione finale del 25 settembre 2015, la revisione della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) sulla base del progetto 2 proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 (organizzazione e attività accessorie della Suva) e della nuova versione del progetto 1 proposto nel messaggio aggiuntivo del 19 settembre 2014 (assicurazione contro gli infortuni e prevenzione contro gli infortuni). Il contenuto del messaggio aggiuntivo si basa in misura determinante sul compromesso elaborato tra le parti sociali e sostenuto peraltro anche dagli assicuratori.
Il Parlamento ha apprezzato molto il messaggio aggiuntivo con cui gli sono state sottoposte proposte di revisione che poggiano su un ampio consenso, tanto che queste sono state accolte quasi senza modifiche. Date queste premesse, la revisione dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) si limita in sostanza agli ambiti tematici incontestati della legge, ai quali apporta precisazioni tecniche. Le modifiche a livello di ordinanza intendono migliorare e semplificare alcuni punti dell’applicazione del diritto in materia di assicurazioni contro gli infortuni che, fondamentalmente, ha dato buone prove.
La documentazione per la consultazione è stata pubblicata sul sito Internet della Cancelleria federale (https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2016.html) e su quello dell’Ufficio federale della sanità pubblica (http://www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00321/02413/04163/index.html?lang=it).
2. Oggetto della revisione
Tra gli ambiti fondamentali della revisione figurano la riduzione della rendita durante l’età di pensionamento e le necessarie disposizioni di coordinamento nella previdenza professionale, l’assicurazione infortuni per i disoccupati, l’indennità per menomazione dell’integrità per le vittime dell’amianto, le tariffe mediche, le disposizioni relative alla governance della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) e le prescrizioni sulle riserve.
3. Pareri
Nell’ambito della consultazione che si è svolta dal 21 marzo al 30 giugno 2016, il Dipartimento federale dell’interno ha ricevuto complessivamente 57 pareri, di cui 25 dai Cantoni e 19 da autorità e organizzazioni invitate a partecipare. Due dei 13 partiti politici consultati hanno risposto. 11 pareri sono giunti da soggetti non interpellati.
4. Panoramica
4.1 Rinuncia a un parere approfondito
Per motivi di varia natura, diversi partecipanti alla consultazione hanno rinunciato a presentare un parere materiale.
Bfu vi ha rinunciato principalmente in ragione del coinvolgimento limitato, mentre SKS e SVV per mancanza di risorse di personale. Anche IVSK non ha presentato un parere.
Centre Patronal non ha formulato osservazioni poiché ritiene che la revisione dell’ordinanza adempia il mandato della LAINF rivista. I Cantoni GL e JU si allineano completamente al parere di GDK e non aggiungono ulteriori commenti. Per quanto attiene alle disposizioni sulle tariffe mediche, AR rinvia al parere di GDK e rinuncia a una presa di posizione dettagliata. Anche curafutura sostiene la posizione di SVV e MTK in merito alle disposizioni sulle tariffe mediche e rinuncia a una presa di posizione dettagliata. Procap rinvia al parere presentato dall’associazione nazionale Inclusion Handicap e non formula ulteriori commenti. CFSL rinuncia a una presa di posizione e rimanda ai pareri inoltrati dalle istituzioni e organizzazioni che rappresenta.
4.2 Pareri materiali in generale
Riassumendo, si può affermare in generale che numerosi partecipanti hanno accolto positivamente le proposte di revisione, anche se la maggior parte dei pareri contiene anche proposte di modifica e di integrazione. L’unico partito a respingere la revisione è l’UDC, che formula peraltro riserve sostanziali su una serie di aspetti.