Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine

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Art. 95a cpv. 1-5 Compiti della cassa suppletiva in caso di eventi di grandi proporzioni

SVV chiede di adeguare il capoverso 1 in quanto ritiene che l’integrazione dell’indennità di rincaro nel costo del danno di un evento di grande proporzioni generi problemi di delimitazione e propone di completare l’ultimo periodo del capoverso 1 come segue: «Il costo del danno complessivo è stabilito senza eventuali indennità di rincaro e stimato secondo criteri attuariali riconosciuti.»

SAV propone di completare il capoverso 1 come segue: « … Non vengono considerati le indennità di rincaro e l’adeguamento degli assegni per grandi invalidi risultante dell’aumento del guadagno massimo assicurato.» Rileva inoltre che il termine «costo del danno» va impiegato in modo coerente. Pertanto, suggerisce di modificare il capoverso 3 come segue: «...che le quote dei singoli assicuratori siano proporzionali al costo del danno complessivo di loro competenza. …» Fa inoltre osservare che, contrariamente al capoverso 2, il capoverso 3 non precisa che il calcolo è effettuato separatamente per ciascun ramo assicurativo.

Articolo 98 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche

La modifica proposta è sostenuta da sgv e travail.suisse.

Il Cantone BL chiede di concedere il diritto di scelta periodicamente.

La Suva propone di invertire l’ordine dei capoversi 2 e 3 e di sostituire l’avverbio «tempestivamente» di cui al capoverso 3 con «secondo quanto stabilito dalla legge».

SVV propone di armonizzare le formulazioni dell’articolo 98 alla sistematica della LAINF e di abrogare il diritto di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla scelta dell’assicuratore. L’articolo avrebbe quindi il seguente nuovo tenore:

«1 cfr. progetto di revisione

2 Nuove entità uniche amministrative e aziendali, che tengono una contabilità propria per la prima volta, segnatamente a seguito di creazioni o ristrutturazioni di unità esistenti, devono scegliere l’assicuratore al più tardi un mese prima di entrare in attività. Ai rappresentanti dei lavoratori va accordato un diritto di partecipazione alla scelta. Se l’entità non ha optato tempestivamente, i suoi dipendenti sono assicurati dalla Suva.

3 Se scelgono la Suva, le amministrazioni pubbliche presentano a quest’ultima per iscritto una proposta d’assicurazione indicante le unità amministrative e aziendali da affiliare.

4Se scelgono un assicuratore di cui all’articolo 68 della legge, le amministrazioni pubbliche presentano per iscritto una proposta d’assicurazione indicante le unità amministrative e aziendali da affiliare o indicono bandi pubblici per individuare l’assicuratore secondo le prescrizioni della legislazione federale in materia di acquisti pubblici.»

Art. 99 cpv. 1, 2 e 3 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro

Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap approvano le modifiche proposte.

La Suva chiede di riprendere l’attuale formulazione di cui al capoverso 2 completata dall’indicazione della copertura per gli infortuni non professionali e dell’assegno per grandi invalidi.

Secondo SVV, l’attuale disparità di trattamento nella ripartizione delle prestazioni nel caso di infortuni professionali e non professionali ha effetti inaccettabili e non tiene sufficientemente conto degli sviluppi in atto nell’economia. Suggerisce pertanto di modificare la formulazione dei capoversi 2 e 3 come segue:

«2 In caso d’infortunio non professionale, le prestazioni sono interamente fornite dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali.

3 Gli assicuratori che secondo i capoversi 1 e 2 non sono tenuti a fornire le prestazioni devono rimborsare all’assicuratore che risponde, su richiesta di quest’ultimo, una parte delle prestazioni assicurative nel caso di infortuni che danno diritto a una rendita, un’indennità per menomazione e/o un assegno per grandi invalidi. La parte delle prestazioni da rimborsare è calcolata in base al rapporto tra il guadagno assicurato dal singolo assicuratore e il guadagno assicurato totale.»

Art. 100 cpv. 4 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio

Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap accolgono favorevolmente le modifiche proposte.

VD propone di precisare il capoverso 4 sostituendo l’espressione «diversi assicuratori» con «diversi assicuratori contro gli infortuni».