Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 130 Guadagno intermedio secondo l’articolo 24 LADI

La Suva è favorevole all’articolo proposto.

Art. 131 cpv. 1-6 Premi

La Suva chiede di completare il capoverso 3 per precisare la copertura assicurativa: «L’aliquota dei premi è uguale per tutte le persone assicurate che...».

Art. 147b cpv. 1 e 2 Disposizioni transitorie

Santésuisse ritiene necessario il nuovo articolo.

Il PSS, come pure SGB, sgv, Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap, chiedono di prevedere una prima riduzione a partire dal 2025 anziché dal 2024.

La Suva propone di modificare il capoverso 1 come segue:

«L’aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 2015 della legge si applica nel seguente modo:

a. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2025, un quinto;

b. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2026, due quinti;

c. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2027, tre quinti;

d. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2028, quattro quinti.»

L’aliquota di riduzione integrale si applica ai beneficiari della rendita che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2029 e successivamente. Per evitare una confusione tra l’aliquota di riduzione e la riduzione dell’aliquota prevista dalle disposizioni transitorie e i malintesi che ne possono derivare, la Suva propone di utilizzare frazioni anziché percentuali come nel capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della legge. Chiede inoltre di aggiungere un nuovo capoverso 1a per disciplinare le rendite che iniziano a decorrere dopo l’entrata in vigore della modifica per infortuni sopraggiunti prima dell’entrata in vigore. Il tenore proposto è il seguente: «Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della legge si applica anche agli infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica del .... , ma per i quali il versamento della rendita inizia in un momento successivo.»

La Suva propone l’aggiunta del capoverso 3: «I membri del Consiglio dell'INSAI che sono stati nominati per un nuovo mandato prima del 1° gennaio 2017 e che durante il loro mandato compiono 70 anni, devono ritirarsi al termine del mandato.» Questo permette di disciplinare anche il passaggio dall’attuale limitazione della durata della funzione prevista dall’OLOGA al limite di età di 70 anni secondo la LAINF rivista.

SVV constata che saranno possibili riduzioni solo a partire dal 2025 e rinvia alla proposta formulata dalla Suva in merito al capoverso 1. Per quanto riguarda il capoverso 2, chiede di eliminare il rinvio all’articolo 68 capoverso 1 lettera a della legge per le motivazioni esposte in merito all’articolo 111 capoverso 1 OAINF. Le esigenze applicabili ai fondi propri sarebbero rette dalle disposizioni del Test svizzero di solvibilità (TSS), che non è calcolato in funzione dei singoli rami assicurativi.

SAV propone la stessa modifica dell’articolo 1 proposta dalla Suva come pure l’aggiunta dell’articolo 1a. Chiede inoltre di abrogare il capoverso 2 adducendo che nell’articolo 90 capoverso 2 LAINF solo il primo periodo è nuovo mentre il resto (riserve per compensare le variazioni dei risultati d’esercizio) corrisponde all’articolo 90 capoverso 4 della legge vigente. Poiché l’articolo 111 dell’OAINF vigente concretizza le esigenze di questo articolo, le riserve costituite secondo l’articolo 111 capoverso 1 rientrano nelle riserve di compensazione delle variazioni dei risultati d’esercizio secondo l’articolo 111 capoverso 3 e non nelle nuove riserve per finanziare le modifiche delle basi giuridiche.

SKPE chiede di valutare l’eventualità di completare il capoverso 1 come segue per aumentare la trasparenza:

a. «se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2028, 100 per

cento.»

Il Cantone SH propone di correggere gli anni menzionati in allegato del progetto di revisione OAINF nella LAINF e nella LAM.