Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine
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Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1) In generale
Il Cantone SH chiede di adeguare anche l’articolo 25 OPP2 e di aggiungere alla fine del capoverso 1, oltre a un rinvio all’articolo 24, anche un rinvio al nuovo articolo 24a.
SVV approva in linea di massima l’orientamento delle proposte di revisione nel settore della previdenza professionale in quanto ritiene inaccettabile che per lo stesso grado di incapacità lavorativa vi siano differenze di rendita più o meno marcate a seconda della causa dell’incapacità (malattia o infortunio). Riconosce che l’attuazione proposta si presta solo per le casse con primato delle prestazioni e per quelle che versano rendite di invalidità vitalizie, il cui numero è diminuito notevolmente negli ultimi anni e osserva che le nuove disposizioni non saranno applicabili alle società d'assicurazione sulla vita.
Art. 24 Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
SKPE approva la modifica proposta.
ASIP propone di abrogare il capoverso 6 in quanto ritiene che sia di natura puramente dichiaratoria e corrisponda alla giurisprudenza costante.
Schweizerische Parplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap propongono di adeguare il capoverso 1 in modo che, come nel caso delle prestazioni complementari, per le persone con un grado d’invalidità del 70 per cento e oltre si rinunci al conteggio di un reddito ipotetico dell’attività lucrativa. Suggeriscono pertanto la seguente formulazione del capoverso 2:
«d. per i beneficiari di prestazioni d’invalidità, il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito;
e. per i beneficiari di prestazioni d’invalidità con un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento, il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo che può presumibilmente essere conseguito.»
Art. 24a Riduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento
Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap approvano le modifiche proposte e in particolare il fatto che le prestazioni LPP non possono essere ridotte dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento se concorrono esclusivamente con le prestazioni del primo pilastro.
ASIP e SKPE chiedono che l’articolo venga rielaborato poiché non concordano con il fatto che il coordinamento delle prestazioni dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento sia limitato al concorso con le prestazioni dell'AINF e dell'AM. Anche le prestazioni di vecchiaia che sostituiscono una rendita d’invalidità temporanea devono poter essere ridotte, come peraltro è il caso attualmente. ASIP propone la formulazione seguente:
«1 Dopo il raggiungimento dell’età pensionabile AVS sono considerate redditi conteggiabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità uniche in capitale, dei contributi per l’assistenza e di prestazioni analoghe. L’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento dell’importo che, nel calcolo del sovrindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell’età pensionabile, era considerato come guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.
2 Le riduzioni delle prestazioni non vanno compensate al raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 20 capoversi 2ter e 2quater LAINF e l’articolo 47 capoverso 1 LAM.»
ASIP chiede inoltre di abrogare i capoversi 3 e 4 in quanto la «garanzia minima» di cui al capoverso 3 non è compatibile con l’articolo 34a capoverso 4 LPP e pertanto non è nemmeno contemplata dalla norma di delega di cui al capoverso 5 lettera b. Il capoverso 4 si limita a stabilire ciò che varrebbe comunque.
ASIP aggiunge che, dal punto di vista della sistematica del diritto e in ragione della revisione LAINF, la nuova disposizione andrebbe inserita nell’articolo 25 OPP2 e propone la seguente formulazione: