Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine
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riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2ter della legge. A tal fine sono determinanti l’età dell’assicurato al momento dell’infortunio e, per la parte del primo infortunio, l’ammontare che la rendita avrebbe al raggiungimento dell’età di pensionamento se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio come pure, per la parte dell’altro infortunio, la differenza tra tale ammontare e l'ammontare effettivo al raggiungimento dell’età di pensionamento.» Possono infatti esserci casi in cui l’infortunio successivo non comporti un aumento del grado di invalidità bensì un aumento del guadagno assicurato e, di rimando, della rendita d’invalidità. Poiché secondo l’articolo 33a OAINF la riduzione è calcolata su tale importo, occorre ripartire la riduzione anche in questi casi. Suva concorda con la modifica del capoverso 2.
SAV chiede di sostituire il termine «grado d’invalidità» con «rendita d’invalidità» al capoverso 1. È infatti possibile che un infortunio successivo secondo l’articolo 24 capoverso 4 OAINF non comporti un aumento del grado d’invalidità bensì un aumento della rendita.
FER propone di riformulare l’articolo in quanto ritiene che manchi di chiarezza e che vi sia una contraddizione tra il capoverso 1 e il capoverso 3.
Art. 33c cpv. 1 e 2 Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di ricaduta e conseguenze tardive
Suva e SAV chiedono di modificare il capoverso 2 come segue: «Le regole di riduzione di cui al capoverso 1 valgono per le ricadute e le conseguenze tardive con ripercussioni sulle rendita indipendentemente dall’età dell’assicurato al momento dell’infortunio.» In questo modo si precisa in modo chiaro che l’articolo 20 capoverso 2quater LAINF si applica a tutti gli infortuni, a prescindere che l’infortunio si sia verificato prima o dopo il compimento del 45° anno d’età.
Art. 36 cpv. 5 Indennità per menomazione dell’integrità
SO, VS, NE, santésuisse e un privato approvano la nuova disposizione.
SG propone di estendere la deroga temporale non solo ai danni alla salute causati dall’esposizione all'amianto ma anche ad altre malattie che insorgono molto tempo dopo l’esposizione a questa sostanza.
L’UDC afferma che l’estensione della deroga temporale a tutte le malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto non si giustifica e suggerisce di definire per lo meno un termine concreto in anni entro il quale gli interessati possano far valere un diritto all’indennità.
La Suva osserva che non è giustificato estendere questa prassi a tutte le malattie professionali causate dall'esposizione all’amianto, segnatamente all’asbestosi che presenta un decorso chiaramente diverso dal mesotelioma pleurico. Per garantire la parità di trattamento è però giustificata l’estensione della deroga alle malattie professionali con un decorso analogo ma aventi un’origine diversa. Pertanto propone di modificare il tenore del capoverso 5 come segue:
«Nel caso del mesotelioma o di altri tumori di origine professionale con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve, il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità nasce con l’insorgenza della malattia.»
Sgv sostiene la proposta della Suva.
Il PSS appoggia la modifica ma condivide anche la proposta delle parti sociali di limitare la deroga temporale al mesotelioma e ad altri tumori di origine professionale con una prognosi di sopravvivenza molto breve.
Dal canto suo, SGB auspica di limitare la proposta al mesotelioma e ai tumori di origine professionale con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve. La limitazione, infatti, poggia sulla soluzione di compromesso raggiunta dalla tavola rotonda sull’amianto, che si prefigge di migliorare la sicurezza sociale delle vittime dell’amianto e dei loro familiari.
Travail.suisse appoggia la proposta di modifica dell’ordinanza e si dichiara disposto a trovare un compromesso in linea con la soluzione della tavola rotonda sull’amianto, limitandolo ai casi di malattia professionale con una prognosi di sopravvivenza molto breve come il mesotelioma.
Secondo FMH, in virtù del principio dell’uguaglianza giuridica il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità sorge per tutte le malattie tumorali la cui origine professionale è accertata da una diagnosi medica. Chiede pertanto di completare il capoverso 5 come segue:
«Per gli assicurati affetti da una malattia tumorale da esposizione all’amianto o da un’altra malattia tumorale di origine professionale con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve, il diritto a un’indennità....»
Schweizerische Baumeisterverband respinge la proposta di estendere la deroga a tutte le malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto e sostiene la posizione della Suva.