Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
«1 L’assicurato ha diritto alle cure a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie.
2 L’assicuratore concede anche contributi adeguati per le spese di cure a domicilio prestate da persone non autorizzate, a condizione che le cure siano dispensate in modo professionale.
3L’assicuratore concede inoltre contributi adeguati per le spese dell’assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 26 della legge.»
Sgv sostiene la proposta della Suva.
SVV e santésuisse chiedono di precisare i capoversi 1 e 2 con l’aggiunta «assistenza medica e cure mediche a domicilio».
Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap chiedono di togliere il principio della volontarietà al capoverso 2 e di sancire la prassi consolidata nell’ordinanza. Propongono la seguente formulazione: «L’assicuratore concede anche contributi adeguati per le spese di cura a domicilio prestate da persone non autorizzate, a condizione che le cure siano dispensate in modo professionale. Concede inoltre contributi adeguati per le spese dell’assistenza non medica a domicilio, a condizione che non siano coperte dall’assegno per grandi invalidi.»
Art. 22 cpv. 4, terzo periodo Guadagno assicurato in generale
LU, SO come pure FER, Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung, Inclusion Handicap e un privato sono favorevoli alla disposizione speciale applicabile ai lavoratori con un impiego irregolare.
AI ritiene che basarsi sulla biografia lavorativa per calcolare il salario determinante non sia una soluzione praticabile e propone o di rinunciarvi o per lo meno di definire chiaramente i requisiti applicabili alla prova del salario percepito.
UDC, sgv e Suva chiedono di completare la disposizione aggiungendo che la conversione deve limitarsi in ogni caso al periodo ammesso dal diritto degli stranieri.
Art. 25 cpv. 3 Ammontare dell’indennità giornaliera
Suva, UDC e sgv respingono l’abrogazione del capoverso 3 e il suo spostamento all’articolo 129 in quanto questa disposizione non è applicabile solo all’AINF D, ma anche ai casi in cui un assicurato perde il lavoro solo dopo l’infortunio.
Art. 33a Oggetto della riduzione della rendita durante l’età di pensionamento
Santésuisse, SKPE e un privato sostengono la nuova disposizione.
SG rileva che la riduzione della rendita interviene a prescindere dall’effettiva capacità economica dell’assicurato durante l’età di pensionamento e quindi anche se, anche con il versamento della rendita, non si verifica una situazione di sovraindennizzo. Auspica quindi che questo aspetto – omesso e non commentato – venga corretto.
VD teme che la riduzione possa provocare uno spostamento dei costi verso l’aiuto sociale e chiede una presa di posizione su questo punto.
La Suva concorda con la prevista modifica del capoverso 1, mentre per il capoverso 2 ritiene che le indennità di rincaro e la rendita complementare verrebbero determinate indipendentemente dalla riduzione della rendita durante l’età di pensionamento. La riduzione dovrebbe basarsi sull’importo così calcolato. Pertanto, propone una nuova formulazione: «In caso di rettifica della rendita complementare secondo l’articolo 33 capoverso 2 o dell'indennità di rincaro la riduzione è calcolata sul nuovo ammontare.»
Sgv sostiene la proposta della Suva.
Art. 33b cpv. 1, 2 e 3 Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di infortuni plurimi
Santésuisse, Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap appoggiano il nuovo articolo. Le due associazioni che si impegnano per le persone con disabilità lo sostengono in particolare poiché, nel caso di più infortuni invalidanti, per stabilire l’entità della riduzione è determinante l’età dell’assicurato al momento del primo infortunio.
Suva chiede di modificare e completare il capoverso 1 come segue: «Se il beneficiario di una rendita d’invalidità subisce un altro infortunio assicurato, che provoca un aumento della rendita d’invalidità, la