Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap chiedono di verificare se non sia possibile lasciare la formulazione più ampia in modo da includere anche altre malattie tumorali di origine professionale non causate da esposizione all’amianto ma con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve.
Il dottor Brusa appoggia la soluzione speciale per le malattie con un lungo periodo di latenza; suggerisce di non limitarla a quelle causate da esposizione all’amianto e menziona in particolare le malattie da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 38 cpv. 3 e 4 Assegno per grandi invalidi; ammontare
Santésuisse, Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung e Inclusion Handicap approvano le modifiche proposte.
UDC, sgv e SUVA chiedono l'abrogazione del capoverso 3 lettera c e del capoverso 4 lettera e, in quanto l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana corrisponde al contributo per l’assistenza previsto dall’assicurazione invalidità: questo contributo è estraneo al sistema AINF e la sua introduzione nella LAINF è stata respinta dal Parlamento.
Art. 43 cpv. 1, 2 e 4 Calcolo delle rendite complementari
AI respinge la proposta di basare il calcolo delle rendite complementari sul tasso di cambio in vigore al momento in cui la rendita complementare e le rendite estere concorrono la prima volta, adducendo che il tasso di cambio può subire forti oscillazioni in grado di penalizzare o al contrario di avvantaggiare gli assicurati. Per evitare oneri amministrativi inutili, i tassi di cambio vanno verificati periodicamente e occorre definire un margine di fluttuazione entro il quale i tassi possono fluttuare senza indurre un nuovo calcolo delle rendite complementari.
La Suva accoglie favorevolmente l’adeguamento proposto.
Art. 53 Notifica dell’infortunio
La Suva chiede di completare i capoversi 1, 3 e 4 aggiungendo la precisazione di cui nel nuovo articolo 45 capoverso 2bisLAINF («all’organo competente dell’assicurazione contro la disoccupazione»), necessaria dopo l’integrazione dell’AINF D nella LAINF. Poiché l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati sull’obbligo di notifica dell’infortunio va integrato nell’OAINF, propone di aggiungere un capoverso (cpv. 5): «La notifica dell’infortunio alla Suva non esime dall’obbligo di notifica secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione.»
Art. 67 cpv. 1 e 2 Principi delle cure
OW sostiene la modifica proposta.
VD chiede di sostituire l’aggettivo «conveniente» con «economico», utilizzato anche in altre assicurazioni sociali.
NE teme che la modifica e/o il rinvio alla LAMal porti a differenze anziché a un’armonizzazione.
GE auspica un’aggiunta che garantisca la piena attuazione del principio della convenzione tariffale con gli ospedali secondo l’articolo 49 LAMal, in modo da concretizzare adeguatamente i principi applicabili alle cure nel rispetto all’esigenza di economicità stabilita nella LAMal.
La Suva osserva che occorre verificare la posizione della disposizione nella sistematica della legge.
VLSS chiede l'abrogazione definitiva dell’articolo in quanto le disposizioni tariffarie della LAMal non hanno dato buone prove. In particolare, dall’entrata in vigore dell’articolo 43 capoverso 5bis LAMal il sistema tariffario è bloccato da alcuni assicuratori e anche nel settore AINF/AM sono stati impediti adeguamenti tariffari a favore dei medici. Le autorità hanno aggirato i principi del calcolo secondo le regole dell’economia e della struttura tariffale adeguata, sanciti dalla LAMal, anche nel settore AINF/AI/AM. VLSS ritiene quindi sbagliato consolidare questi due principi anche nell’AINF e nell’AM proprio perché il settore AINF/AI/AM non è paragonabile con quello dell’AMal. L’applicabilità di valori del punto più elevati rispetto alla LAMal per la stessa struttura tariffale è tuttora giustificato, visto che un conto è essere malati, un altro è infortunarsi sul lavoro o durante il servizio militare.
In merito al capoverso 1 santésuisse ritiene che anche nel settore ambulatoriale dovrebbe essere possibile definire mediante contratto criteri di qualità vincolanti per il fornitore di prestazioni che vanno oltre a quanto stabilito dalla legge. Al capoverso 2 sono opportune la definizione di appropriatezza delle cure mediche e dei mezzi ausiliari e l’armonizzazione con l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Quello che non è opportuno è l’equiparazione assoluta con l’ordinanza sulle prestazioni (OPre).