Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 23 pagine

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Per eliminare la differenza tra la riscossione dei premi per una persona che riceve un’indennità giornaliera AI e un praticante che lavora in un centro d’integrazione, la Suva propone di modificare l’articolo 115 capoverso 1 lettera c come segue:

«c. per le persone beneficiarie di una rendita dell’AI che lavorano in centri d’integrazione professionali e in laboratori per l’occupazione permanente degli invalidi i premi sono calcolati sulla base di un importo corrispondente almeno a dodici volte l'importo del guadagno massimo giornaliero assicurato; per le persone beneficiarie di indennità giornaliere dell’AI che lavorano in centri d’integrazione professionali e in laboratori per l’occupazione permanente degli invalidi i premi sono calcolati su un importo che corrisponde all’indennità giornaliera AI maggiorata del 20 per cento.»

Art. 116 Annotazioni salariali e contabilità

La Suva propone di sostituire ai capoversi 1 e 3 il termine «annotazione salariale», ormai superato, con quello di «contabilità salariale».

Sgv e Schweizerische Baumeisterverband sono contrari a questa proposta.

Art. 117 Supplemento per pagamento rateale dei premi e interessi di mora

Sgv chiede che i supplementi per pagamento rateale dei premi e gli interessi di mora vengano adeguati ai valori di mercato, ovvero vengano ridotti.

La Suva constata che l’entità dei supplementi non è più in linea con la situazione del mercato e auspica un disciplinamento uniforme per tutte le assicurazioni sociali. Propone pertanto le seguenti modifiche:

«1 Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta allo 0,75 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e all’1,125 per cento per quello trimestrale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.

2 Il termine di pagamento dei premi è di un mese a contare dalla scadenza. Scaduto questo termine, deve essere prelevato un interesse mensile di mora dello 0,25 percento.»

Articolo 117a Interessi compensativi

Analogamente a quanto proposto per l’articolo 177 OAINF, la Suva chiede di ridurre il tasso degli interessi compensativi dal 5 al 3 per cento.

Art. 120 cpv. 2 Determinazione dei premi

La Suva e SVV chiedono di integrare la disposizione sui conti risparmio ore e propongono la seguente aggiunta: «...il datore di lavoro deve dichiarare all’assicuratore...i salari determinanti per il calcolo dell’importo definitivo dei premi. Gli accrediti sui conti risparmio ore devono essere dichiarati come salario nell’anno in cui sono effettuati. Fanno eccezione gli accrediti per giorni di vacanza non fruiti.»

Allegato 1 Malattie professionali

La Suva chiede di adeguare l’elenco delle malattie professionali in base all’attuale stato della scienza e alle correlazioni comprovate tra lavoro e effetti sulla salute.

FMH suggerisce di aggiornare l’elenco delle sostanze e delle attività nocive e chiede che l’ordinanza definisca una procedura per la revisione periodica dell’elenco (istituzione di una commissione con la partecipazione di FMH).

Allegato 3 Calcolo dell’indennità per menomazione dell’integrità

La Suva ritiene che l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale vada corretta e chiede che le endoprotesi non vengano più considerate mezzi ausiliari.

Art. 6a cpv. 3 OPI Consultazione dei lavoratori

Secondo la Suva, il capoverso 3 aggiunto nell’ambito del progetto VVO2010 è contrario all’articolo 61 capoverso 1bis e all’articolo 64 capoverso 2 OPI. Pertanto, i due capoversi andrebbero abrogati.

Schweizerische Baumeisterverband respinge la richiesta della Suva e propone invece di abrogare il capoverso aggiunto la cui formulazione è prescrittiva.