Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine
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Sezione 4a (nuova): Termini di liquidazione per modifica, revoca, scadenza della durata di validità o proroga di un’omologazione
Art. 26a (nuovo) Termini di liquidazione
Osservazioni preliminari
Questa nuova disposizione riprende il concetto dell’articolo 52 BPR di disciplinare in un unico articolo i termini di liquidazione di tutte le possibili fattispecie della modifica, ossia la revoca, la scadenza della durata di validità e la proroga dell’omologazione. È quindi necessaria una nuova sezione (prima dell’art. 26a). Nell’Obioc, il prosieguo dell’immissione sul mercato e i termini di liquidazioni erano finora disciplinati per alcune fattispecie, mentre per altre mancavano prescrizioni esplicite. Le attuali regolamentazioni di casi particolari (art. 8 cpv. 2 e 3, nonché art. 25 cpv. 2) sono abrogate.
Cpv. 1: in questo capoverso sono disciplinati il prosieguo dell’immissione sul mercato e il termine di liquidazione per la revoca, la mancata proroga e la scadenza della durata di validità, ossia per quelle fattispecie in cui il biocida deve essere ritirato dal mercato. I termini di liquidazione si riferiscono pertanto alla liquidazione delle giacenze di biocidi interessati.
Cpv. 2: in questo capoverso è disciplinato il termine di liquidazione per le modifiche, ossia per la fattispecie in cui un biocida non possa più essere immesso sul mercato con l’attuale etichetta. Di conseguenza, qui sono trattati il prosieguo dell’immissione sul mercato e la liquidazione delle giacenze con le «vecchie» etichette.
Cpv. 3: in questa sede si chiarisce che i termini di liquidazione sono concessi soltanto se non sussistono rischi per la salute e l’ambiente. In caso contrario, non è concesso alcun termine di liquidazione.
Art. 29 Domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati
Come rivela la nuova rubrica, oggetto di questa regolamentazione è rimasto soltanto l’obbligo di domanda cautelativa di un futuro richiedente. L’obbligo di informare l’organo di notifica è stato stralciato. Il rimando alla disposizione della OPChim è adeguato di conseguenza.
Art. 30 Deroghe ai requisiti
Osservazione preliminare
L’attuale rubrica «Omologazione per situazioni eccezionali» è sostituita con la più completa «Deroghe ai requisiti» come da rubrica dell’articolo 55 BPR, dove sono presentati vari scenari per i quali entra in considerazione una deroga ai requisiti. Questo viene ora ripreso anche nell’OBioc, al fine di meglio definire un’imprecisione legislativa del passato.
Cpv. 1: corrisponde per lo più all’attuale capoverso 1, è stata eliminata soltanto l’osservazione tra parentesi («omologazioni per situazioni eccezionali»). Questo capoverso disciplina la fattispecie che può verificarsi ad esempio in caso di epidemia o pandemia.
Cpv. 1bis(nuovo): per le deroghe ai requisiti si giustifica una prescrizione agevolata concernente la lingua dell’etichetta, che può essere quella ufficiale dell’area di utilizzo o l’inglese.
Cpv. 2: corrisponde all’attuale capoverso 3 e fa riferimento al capoverso 1.
Cpv. 3: corrisponde all’attuale capoverso 2 e fa anch’esso riferimento al capoverso 1.