Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

In merito al principio Cassis de Dijon: essendo soggetti all’obbligo di omologazione, i biocidi sono esclusi dal campo di applicazione del principio Cassis de Dijon (cfr. art. 16a cpv. 2 lett. a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51).

Le modifiche proposte nel quadro della presente revisione sono pertanto in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera.

5. Commento alle singole modifiche nell’OBioc

Indicazione generale

Con l’entrata in vigore del BPR, nell’UE il termine di «iscrizione» di un principio attivo è stato sostituito con il più chiaro «approvazione», con la presente ripreso anche nell’OBioc.

Nell’attuale versione in lingua francese dell’OBioc l’abbreviazione (fuorviante) «ON» è sostituita da «organe de réception des notifications».

Art. 2 Definizioni e diritto applicabile

Rubrica: al fine di meglio precisare il contenuto dell’articolo, l’attuale rubrica «definizioni» è sostituita dalla formulazione più completa «definizioni e diritto applicabile» in conformità alla rubrica dell’articolo 2 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim).

Cpv. 2 lett. j: nella versione tedesca del BPR, la definizione di «articoli trattati» è stata corretta dopo l’entrata in vigore del regolamento nel quadro di una rettifica7 resa necessaria dalla traduzione imprecisa della versione originale inglese. Con la presente modifica, la definizione nell’OBioc è adeguata alla versione corretta del BPR. Questo adeguamento concerne soltanto il testo tedesco.

Cpv. 4: a seguito della modifica dell’allegato 3 (introduzione dei numeri 3 e 4) dovuta alla nuova prassi di pubblicazione (cfr. commento all’art. 9), il rimando ai numeri 1 e 2 deve essere qui adeguato.

Art. 5 Portata dell’omologazione e persona richiedente

Cpv. 1, lett. a n. 2 e 4: le disposizioni del diritto europeo (art. 22 par. 2 BPR; allegato titolo 1 sezioni 1 e 2 R [UE] n. 354/2013) e la prassi corrente nell’UE consentono che l’autorizzazione per un biocida valga per più denominazioni commerciali e più fabbricanti del prodotto e del principio attivo. Con la presente correzione, l’OBioc viene adeguata alla prassi nel diritto europeo e l’esecuzione armonizzata (cfr. art. 50a OBioc).

Cpv. 2: anche questo è un adeguamento alle disposizioni giuridiche vigenti nell’UE (allegato titolo 1 sezione 1 R (UE) n. 354/2013): dato che un’omologazione può essere trasferita a un’altra persona per mezzo di una domanda di modifica secondo l’articolo 24 capoverso 2 OBioc, l’attuale disposizione sulla non trasferibilità può essere abrogata.

Art. 7 Tipi di omologazione

Cpv. 1 lett. a n. 2 e 3: ai prodotti che contengono soltanto principi attivi di cui all’allegato 1 ma non soddisfano le condizioni supplementari di cui all’articolo 25 lettere c e d BPR (p. es. perché il prodotto contiene sostanze che destano preoccupazione) deve poter essere concessa l’omologazione OE. Con tale completamento, viene creata la necessaria base legale e recuperato il ritardo legislativo accumulato nel recepimento dell’articolo 19 paragrafo 1 lettera a BPR.

7 Cfr. GU L 303 del 20.11.2015, pag. 109 (solo in tedesco)