Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine

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6. Revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim)

Allegato, punto II

Cpv. 1, 2 e 3

Gli adeguamenti ai capoversi 1-3 concernenti gli emolumenti per le famiglie di biocidi, nonché la maggiorazione per ogni ulteriore tipo di prodotto o categoria di utenti, e per le valutazioni comparative valgono analogamente anche per le valutazioni di omologazioni dell’Unione (cfr. commento al n. 8.1). Nei capoversi 1, 2 e 3 è stato pertanto inserito il nuovo numero 8.1 per la valutazione di omologazioni dell’Unione.

Per le famiglie di biocidi è stabilito che l’emolumento viene ora fatturato in base del tempo effettivamente impiegato. Dalle esperienze raccolte nella prassi (in particolare degli Stati membri dell’UE), si sa che una famiglia di biocidi può, secondo il caso, comprendere moltissimi biocidi singoli. La maggiorazione dell’80 per cento per la valutazione di una famiglia con ad esempio centinaia di prodotti sarebbe sproporzionata rispetto al tempo effettivamente impiegato dalle autorità. Viceversa, sarebbe sproporzionato maggiorare dell’80 per cento l’emolumento per una famiglia comprendente ad esempio soltanto tre prodotti. Il nuovo approccio volto a fatturare l’emolumento per l’omologazione di famiglie secondo il tempo impiegato (l’emolumento minimo corrisponde all’emolumento di base per il tipo di omologazione di fondo) terrà meglio conto del concetto, gestito in modo molto flessibile nella prassi, di famiglia di biocidi.

N. 1.2.1 e 1.2.2 (abrogati): con l’abrogazione dell’articolo 17 capoverso 2 OBioc, l’emolumento per una valutazione OnE basata su una raccomandazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (cfr. commento all’art. 17 cpv. 2 OBioc) diventa superfluo. L’attuale numero 1.2.2 diventa quindi il nuovo 1.2. Va aggiunto che in Svizzera finora non si è mai fatto ricorso a questo tipo di omologazione e la probabilità che ciò avvenga in futuro è minima.

N. 2.1 (nuovo): corrisponde all’attuale numero 2 con l’adeguamento del rimando all’articolo 7.

N. 2.2 (nuovo): l’introduzione del commercio parallelo per biocidi con omologazioni transitorie richiede un emolumento specifico. È stato stabilito lo stesso quadro tariffario come per un’omologazione ON. Il tempo impiegato per la valutazione dell’identità, basata su una stima del rischio (cfr. commento all’art. 13a OBioc), giustifica la definizione di un quadro tariffario. Nella prassi, nella misura in cui la stima del rischio possa avvenire senza richiedere ulteriori prove dell’identità, l’emolumento ammonterà a 1000 franchi (analogamente all’emolumento ON nella prassi attuale).

N. 3.3 (nuovo)

Qui viene introdotto un emolumento per la comunicazione di biocidi autorizzati nell’UE con la procedura semplificata. La prassi ha dimostrato che l’elaborazione di tale comunicazione richiede alle autorità un dispendio non indifferente. Essendo il tempo impiegato paragonabile a quello richiesto dall’elaborazione di comunicazioni di cui al numero 3.1, è previsto un emolumento di pari importo, ossia 500 franchi, sufficienti, secondo le esperienze fatte finora, a coprire i costi.

Nei confinanti Stati membri dell’UE gli emolumenti per tale comunicazione variano molto: in Germania ammontano a 1200 euro, in Austria tra 1000 e 2000 euro e in Italia 250 euro, mentre in Francia non è previsto alcun emolumento.

N. 8 (nuovo): cfr. commento all’articolo 17 cpv. 1 lett. b e c OBioc.

N. 8.1 (nuovo): la possibilità di scegliere sulla base del MRA la Svizzera quale autorità di valutazione nel quadro di una domanda per un’omologazione dell’Unione presentata nell’UE (cfr. commento all’art. 17 cpv. 1 lett. b OBioc) impone di inserire anche questa fattispecie nell’OEPChim. Il quadro tariffario