Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine

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Cpv. 4 (nuovo): questa nuova disposizione riprende il contenuto l’articolo 55 paragrafo 2 BPR. Al fine di promuovere lo sviluppo di principi attivi nuovi, è possibile omologare per un periodo limitato (tre anni) biocidi contenenti un principio attivo non ancora approvato, purché sia stato presentato un fascicolo completo nell’UE e vi siano validi motivi per ritenere che il principio attivo e il biocida risponderanno alle condizioni per un’approvazione del principio attivo rispettivamente per un’omologazione del prodotto ai sensi del BPR rispettivamente dell’OBioc.

Cpv. 5 (nuovo): qui viene spiegato quando un’omologazione provvisoria rilasciata ai sensi del precedente capoverso 4 viene revocata.

Cpv. 6 (nuovo): questa nuova disposizione ha quale contenuto l’articolo 55 paragrafo 3 BPR e la tutela del patrimonio culturale in situazioni eccezionali.

Art. 43 Fornitura

Cpv. 2: per una migliore comprensibilità e comunicabilità, con la revisione dell’OPChim del 2012 le prescrizioni sull’utilizzazione in base all’etichettatura sono state dotate di una nuova struttura con l’introduzione dei gruppi 1 e 2. Con le attuali regolamentazioni speciali per biocidi e prodotti fitosanitari, tale sistematica non è però più rispettata. Alcuni biocidi e prodotti fitosanitari del gruppo 2 (all. 5 n. 1.2 lett. a e b OPChim) non possono essere distribuiti al pubblico (art. 11d lett. a OBioc) e pertanto sono equiparati ai prodotti chimici del gruppo 1 (secondo l’art. 64 cpv. 1 OPChim).Gli altri obblighi del gruppo 1 (conoscenze specifiche per la fornitura a consumatori finali professionali e annuncio alla polizia in caso di furto o perdita) in origine non si applicavano ai biocidi e ai prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Nel quadro della revisione dell’OBioc, entrata in vigore il 15 luglio 2014, i Cantoni hanno quindi chiesto che tutti gli obblighi del gruppo 1 – quindi anche le conoscenze specifiche per la fornitura a consumatori finali professionali e l’annuncio alla polizia in caso di furto o perdita – siano per coerenza applicabili anche ai biocidi e ai prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Con la modifica dell’OBioc del 5 giugno 201511 (nel quadro della revisione totale dell‘OPChim) si è già tenuto conto di questa richiesta. La formulazione e i rimandi trasversali nella versione vigente dell’OBioc sono tuttavia complicati e difficilmente comprensibili per i soggetti di diritto. La nuova formulazione proposta corrisponde a livello di contenuto alla versione vigente, ma dovrebbe risultare più facilmente comprensibile e applicabile. Questa nuova formulazione richiede lo stesso adeguamento dell’articolo 45 capoverso 1 (attuale cpv. 2).

Art. 45 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

Osservazione preliminare: l‘articolo 45 è stato ristrutturato (senza cambiamenti materiali), dato che l’attuale capoverso 1 rimanda genericamente all’articolo 67 OPChim per il furto, la perdita e l’erronea immissione sul mercato. Il capoverso 2 entra nello specifico del furto e della perdita rimandando ai capoversi 1 e 2 dell’articolo 67 OPChim. Ora il furto e la perdita sono disciplinati nel capoverso 1 e l’erronea immissione sul mercato nel capoverso 2.

Cpv. 1: riguardo al contenuto, il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 2. La nuova formulazione dovrebbe migliorarne la comprensibilità (cfr. commento all’art. 45 cpv. 2).

Cpv. 2: riguardo al contenuto, il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 1, precisa tuttavia quali capoversi dell’articolo 67 OPChim fanno stato per l’erronea immissione sul mercato.

11 RU 2015 1985