Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine

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Art. 11d Biocidi per l’uso da parte del pubblico

I criteri dell’articolo 11d OBioc sono ridefiniti: dato che alcuni di quelli attuali non sono più applicabili, gli altri figurano ora in altri punti dell’elenco.

Art. 11d lett. a: la disposizione del diritto previgente sulla classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE8 non è più applicabile alle nuove domande. In questa sede figurano ora i criteri previsti dal regolamento CLP (finora lett. b).

Art. 11d lett. b: corrisponde ai criteri dell’attuale lettera c.

Art. 11d lett. c: corrisponde al criterio, finora non ulteriormente specificato, dell’attuale lettera d.

Sulla base dell’articolo 5 paragrafo 3 BPR, il 15 giugno 2016 la Commissione europea ha pubblicato una proposta per i criteri di definizione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino nel contesto del BPR. I criteri definitivi verranno ripresi in questa sede dell’OBioc con il rimando al corrispondente atto normativo delegato europeo. Fino a oggi, l’UE non ha tuttavia ancora approvato e pubblicato ufficialmente tali criteri, ragione per cui l’atto normativo delegato europeo non può essere ancora citato. Se al momento della prevista entrata in vigore dell’OBioc il corrispondente atto normativo delegato non dovesse essere ancora pubblicato, l’articolo 11d lettera c (attuale lett. d) rimarrebbe nella versione attuale.

Art. 11d lett. d: corrisponde ai criteri dell’attuale lettera e, che può essere abrogata.

Art. 13 Omologazione ON

Cpv. 2: nella prassi, per la valutazione di un’omologazione ON vengono applicati già oggi i criteri concernenti le restrizioni dell’uso da parte del pubblico. Con questa integrazione viene creata un’esplicita base giuridica (l’art. 11d OBioc vale solo per le omologazioni OE e OnE).

Art. 13a Omologazione per il commercio parallelo

Cpv. 1bis(nuovo): il concetto del commercio parallelo deve essere applicabile anche ai biocidi che possono essere immessi sul mercato secondo le regolamentazioni transitorie nazionali in Svizzera (omologazioni ON risp. OC) e nell’UE. Il BPR non disciplina il concetto del commercio parallelo per biocidi che possono essere immessi sul mercato ai sensi delle regolamentazioni transitorie. In linea di principio, l’importatore di un biocida già omologato in Svizzera da un’altra ditta come ON rispettivamente OB può chiedere un’omologazione ON per lo stesso prodotto. Il dispendio, anche in termini di costi, per questo tipo di domanda è contenuto. Per un’omologazione ON è tuttavia necessario presentare all’organo di notifica l’esatta composizione del prodotto o una lettera di accesso.

Nella prassi, però, gli importatori che non beneficiano dello stato di importatore unico a volte faticano a ottenere dal fabbricante l’esatta composizione (anche se i dati potessero andare direttamente all’organo di notifica) restando così di fatto esclusi dal mercato. Estendendo il commercio parallelo ai biocidi omologati ON/OC si vuole ottenere che un biocida, che può essere immesso sul mercato in uno Stato membro dell’UE secondo le regolamentazioni transitorie interne, possa essere importato parallelamente in Svizzera. In questo modo si vuole evitare che fabbricanti esteri scelgano un unico rappre-

8Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1 (non più in vigore).

5Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006,

GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 944/2013, GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5.