Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine
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di una famiglia di biocidi può ora venire considerato anche come prodotto di riferimento per l’autorizzazione di uno stesso biocida (singolo). In futuro sarà inoltre possibile presentare una domanda di omologazione in Svizzera se il prodotto di riferimento è oggetto di una decisione mediante autorizzazione dell’Unione o se la relativa domanda di autorizzazione è pendente. Queste modifiche, che comportano una semplificazione soprattutto per le PMI, vengono recepite nell’ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi.
Le presenti spiegazioni si estendono anche alla revisione dell’OEPChim e dell’ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi.
3. Ripercussioni
3.1. Economia
Commercio parallelo basato su omologazioni transitorie
Con la presente revisione, il concetto di omologazione per il commercio parallelo è ora introdotto pure per i biocidi che possono essere immessi sul mercato in Europa e in Svizzera secondo le disposizioni transitorie nazionali. Con questa disposizione si vuole favorire la concorrenza e contribuire a ridurre i prezzi dei biocidi evitando che un biocida, distribuito anche nell’UE, venga immesso sul mercato svizzero soltanto da un rappresentante esclusivo a un prezzo che potrebbe risultare maggiorato.
3.2. Confederazione e Cantoni
Le modifiche proposte nel quadro della presente revisione non comportano maggiori uscite per la Confederazione e i Cantoni. I nuovi emolumenti per la valutazione di un’omologazione dell’Unione rispettivamente di un principio attivo produrranno maggiori entrate non ancora quantificabili per la Confederazione, dato che al momento non è possibile stimare quante valutazioni dovranno essere effettuate.
4. Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon
I biocidi, i cui principi attivi sono già autorizzati nell’UE, sono oggetto dell’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità5 (capitolo 18, MRA), basato sull’equivalenza tecnica dell’OBioc e del BPR. Il MRA permette di eliminare progressivamente gli ostacoli al commercio.
In questo modo le omologazioni svizzere sono riconosciute dalle autorità dei Paesi membri dell’UE, dopo il ricevimento della relativa domanda, e in cambio i richiedenti svizzeri o europei possono chiedere il riconoscimento di un’autorizzazione UE all’organo svizzero di notifica per i prodotti chimici. Anche se l’immissione sul mercato di un biocida commerciabile nell’UE non è automatica in Svizzera, ma autorizzata solo dopo il rilascio di una decisione di riconoscimento (sulla base del fascicolo depositato6), questa forma di immissione sul mercato rappresenta una notevole semplificazione rispetto alla procedura di omologazione ordinaria.
La condivisione dei risultati della valutazione concessa dal MRA consente ai Paesi partecipanti di suddividere i costi dell’esame dei prodotti e di mantenere il livello di protezione. Anche le aziende ne beneficiano, dato che non devono sottoporre i loro prodotti a una valutazione approfondita in ciascun Paese.
5Cfr. nota a piè di pagina 3.
6In questo modo, l’autorità locale dispone dei dati necessari sul rispetto della tutela della salute e
dell’ambiente.