Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine

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rimando diretto al corrispondente regolamento di esecuzione della Commissione europea. In questo modo, l’elenco sarà molto più breve e più immediato. Affinché le disposizioni specifiche concernenti l’approvazione del principio attivo, pubblicate nel rispettivo regolamento di esecuzione europeo, possano essere interpretate e applicate correttamente in Svizzera, ai nuovi numeri 3 e 4 dell’allegato 3 sono state inserite le equivalenze svizzere.

L’allegato 1 OBioc è pubblicato come tabella separata nello stesso formato, il che è importante soprattutto per i principi attivi della categoria 6, considerato che anch’essi sono approvati e pubblicati in base al regolamento di esecuzione della Commissione europea (stessi dati come per l’approvazione di principi attivi per l’elenco dell’Unione). Man mano che il programma di riesame dell’UE (review programme) avanza, il numero di tali principi attivi potrebbe aumentare. La versione in vigore dell’allegato 1 OBioc non contiene data e scadenza dell’approvazione, né disposizioni specifiche per i principi attivi della categoria 6. La pubblicazione dell’elenco dell’allegato 1 con le stesse informazioni dell’allegato 2 colma questa lacuna. È previsto che gli elenchi siano pubblicati in tutte le tre lingue ufficiali e in inglese.

Prima dell’entrata in vigore dell’OBioc sottoposta a revisione è possibile consultare i futuri elenchi degli allegati 1 e 2 al seguente indirizzo Internet:

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/revisionen-des-

chemikalienrechts/revision-der-biozidprodukteverordnung.html

In considerazione della nuova prassi di pubblicazione, l’articolo 9 deve essere completamente rivisto.

Cpv. 1 lett. a: qui viene introdotto il rimando preciso all’articolo del BPR (come alla lettera b). A livello di contenuto non cambia nulla.

Cpv. 1 lett. b: qui viene introdotto il nome in uso di tale elenco (come alla lettera a). A livello di contenuto non cambia nulla.

Cpv. 1 lett. c: rimane in vigore immutato.

Cpv. 2 (nuovo): cfr. commento nelle osservazioni preliminari all’articolo 9 (secondo paragrafo).

Cpv. 3: corrisponde all’attuale capoverso 2; invece del rimando è utilizzato il nome in uso dell’elenco, introdotto al capoverso 1 lettera b.

Cpv. 4: corrisponde immutato all’attuale capoverso 3.

Cpv. 5: corrisponde immutato all’attuale capoverso 4.

Il contenuto dell’attuale capoverso 5 è ora disciplinato nell’articolo 10.

Cpv. 6 (abrogato): l’elenco aggiornato dei principi attivi notificati, che riporta lo stato attuale della valutazione del principio attivo ed è di ausilio ai soggetti di diritto, continuerà a essere pubblicato dall’organo di notifica sul suo sito Internet. Trattandosi tuttavia di un elenco ufficioso, non è vincolante a fini giuridici e per questo non deve più essere citato nell’ordinanza.

Art. 10 Adeguamento degli elenchi dei principi attivi (nuovo)

Questa regolamentazione corrisponde all’attuale articolo 9 capoverso 5. Ora, se necessario, l’allegato 3 può essere modificato anche nel quadro di un’ordinanza dell’ufficio. Ciò può essere il caso quando l’approvazione di un principio attivo pubblicata in futuro nell’EU conterrà nelle disposizioni specifiche nuovi termini o nuovi rimandi ad atti normativi europei.