Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 17 pagine

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Art. 56 Controllo di importazioni ed esportazioni

Cpv. 3 (nuovo): questo nuovo capoverso viene introdotto perché l’esecuzione ha rivelato che, diversamente da quanto stabilito nell’articolo 83 capoverso 3 OPChim per le sostanze e i preparati, nell’OBioc manca una disposizione relativa alla competenza delle autorità doganali in materia di controllo delle importazioni e delle esportazioni di biocidi. Con questo nuovo disciplinamento si vuole recuperare un ritardo legislativo.

Art. 62c Articles traités (versione francese)

Interpretata strettamente, la formulazione nella versione vigente dell’articolo 62c capoverso 1 lettera a afferma che la disposizione in materia di principi attivi notificati vale per gli articoli trattati contenenti intenzionalmente biocidi, ma non per gli articoli trattati con biocidi, un’imprecisione corretta con lo spostamento degli elementi all’interno della frase. Questo cambiamento riguarda soltanto la versione francese.

Allegato 1

Cfr. commento alla nuova prassi di pubblicazione nelle osservazioni preliminari all’articolo 9.

Allegato 2

Cfr. commento alla nuova prassi di pubblicazione nelle osservazioni preliminari all’articolo 9.

Allegato 3

Cfr. commento alla nuova prassi di pubblicazione nelle osservazioni preliminari all’articolo 9.

Allegato 8a

Cpv. 1: adeguamento del rimando all’articolo 7 per via dell’introduzione del numero 1 per questo tipo di commercio parallelo.

Cpv. 3 (nuovo): per una domanda di omologazione ON/OC per il commercio parallelo, le informazioni di cui al capoverso 1 lettera a, b e c non sono applicabili, dato che ogni Stato membro dell’UE/AELS ha un proprio sistema nazionale per l’immissione sul mercato di biocidi con principi attivi notificati (cfr. anche commento all’art. 13a OBioc). Se sulla base della documentazione presentata non è in grado di stabilire una sufficiente identità con il prodotto di riferimento, l’organo di notifica deve avere la possibilità di chiedere ulteriori prove al richiedente (p. es. di dimostrarlo per mezzo di un’analisi appropriata).

Allegato 10 Titolo del tipo di prodotto 4 (versione francese)

Nella versione francese dell’OBioc, il titolo del tipo di prodotto 4 a suo tempo non era stato ripreso correttamente dall’allegato V BPR. Il titolo nella versione vigente può essere interpretato in modo impreciso, dato che non sono i biocidi a entrare in contatto con le derrate alimentari, bensì le superfici che sono state trattate con tali biocidi. Con la correzione si pone rimedio a questa imprecisione linguistica.