Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

L’UBS propone di specificare nella legge che una persona può possedere più di un’eID e che la procedura di verifica dell’identità deve essere espressamente disciplinato nella legge, in particolare menzionando la necessità di presentarsi di persona e la possibilità

dell’identificazione video. Inoltre, vorrebbe che fosse sancito nella legge che le persone già identificate non debbano essere soggette a una seconda verifica dell’identità fintantoché la prima identificazione fosse sufficiente per il rilascio di un’eID. La Posta e le FFS sostengono che nella legge non dovrebbe essere definito il processo e le sue tappe, bensì i requisiti principali per effettuarlo La Posta avanza proposte di formulazioni che oltre all’IdP includono anche «un’autorità emittente di documenti». Per facilitare l’accesso alle eID, le FFS propongono che, in aggiunta al rilascio di eID ad opera degli IdP, ci si serva anche dei processi statali esistenti e della verifica dell’identità effettuata in occasione del rilascio dei documenti cartacei. Qualora il legislatore non dovesse accogliere questa proposta, occorrerebbe comunque prevedere il versamento di compensazioni tra IdP: gli IdP che effettuano identificazioni a basso costo dovrebbero essere tenuti a versare un indennizzo agli IdP che si sono dovuti assumere costi maggiori.

La BFH propone di organizzare le procedure di emissione e di rilascio dei mezzi di identificazione elettronici ispirandosi a quelli utilizzati per i documenti statali (carta d’identità e passaporto). Un privato (D. Muster) suggerisce di unire il contenuto dell’articolo 6 (Processo di rilascio) a quello dell’articolo 3 (Presupposti personali). Un altro privato (B. Oldani) consiglia invece di formulare il testo dell’articolo affinché permetta anche alle persone giuridiche di richiedere un’eID. Un terzo privato (F. Scotoni) crede invece che queste procedure rappresentino uno svantaggio per tutti gli attori coinvolti.

6.2.5 Art. 7 Dati d’identificazione personale

AG e BE propongono di sostituire, al capoverso 1 lettera b e c, i termini «cognome ufficiale» e «nomi» rispettivamente con «cognome secondo il registro elettronico dello stato civile (Infostar)» e «nomi secondo Infostar», nonché di modificare il capoverso 2 in modo che, a seconda del livello di sicurezza, il Servizio delle identità debba (e non possa) attribuire all’eID i dati d’identificazione elencati. BL ritiene che la possibilità di attribuire dati d’identificazione personale supplementari rappresenti un elevato rischio di frammentazione e minacci

l’interoperabilità. BS chiede di ridurre il numero di dati personali attribuibili a un’eID, semmai prevedendo una norma restrittiva per l’utilizzo e la divulgazione di tali dati. FR rileva

l’importanza della protezione dei dati, mentre SO propone di verificare il domicilio e l’indirizzo come elemento specifico per l’identificazione elettronica e di completare la lista dei registri consultabili riportata all’articolo 20 capoverso 2, basandosi sulla piattaforma del registro degli abitanti gestita dal Cantone. GL suggerisce di rielaborare i livelli di sicurezza e i relativi dati d’identificazione personale. TG vorrebbe sostituire il luogo di nascita con quello d’origine e propone di non permettere l’attribuzione di dati supplementari alle eID, bensì di vietarla espressamente. SZ sostiene che le forze di polizia dovrebbero avere accesso ad alcuni attributi delle eID per poter svolgere al meglio il proprio lavoro; ritiene inoltre urgente e necessario coinvolgere la polizia nel dibattito teso a trovare una soluzione in materia.

I Verdi constatano che i capoversi 2 e 4 comprendono una serie relativamente importante di dati utilizzabili (e sensibili, p. es. quelli biometrici) senza però precisare gli scopi e gli ambiti di utilizzo. Per questa ragione, i Verdi parteggiano per un sistema che non si basi su un «super registro», ma su un sistema di accesso differenziato ai diversi registri consultabili dai cittadini.

L’ACS sostiene la possibilità di limitare i dati d’identificazione personale che l’IdP può trasmettere ai gestori di servizi che utilizzano l’eID. Considera infatti problematico che dati supplementari come l’indirizzo, il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail vengano inseriti senza il consenso o addirittura all’insaputa del titolare, permettendo a terzi di accedervi. Spesso chi