Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)
Secondo la BFH, per disciplinare in modo efficace il rilascio di un’eID nazionale sono sufficienti le disposizioni in materia di protezione dei dati dell’UE e della Svizzera (nei casi in cui quest’ultime sono più severe).
6.2.9 Art. 11 Scadenza del riconoscimento e Art. 12 Misure di vigilanza e revoca del riconoscimento
AG propone di definire la procedura da seguire per la cessazione di un’attività e di disciplinare scadenza, rinnovo o nullità, blocco o revoca di un’eID. BL suggerisce che i sistemi di eID che non sono ripresi immediatamente da un altro IdP debbano sussidiariamente essere gestiti dalla Confederazione. BS chiede di disciplinare chiaramente cosa succede ai dati se un servizio certificato cessa l’attività. BL consiglia di inserire nell’articolo 12 le disposizioni relative al rapporto sulla sicurezza da consegnare. FR nota che i diritti delle persone interessate, ovvero i titolari delle eID, non sono menzionati. I titolari dovrebbero poter accedere ai loro dati e revocare in ogni momento il loro consenso. Devono anche essere informati del fallimento o della cessazione dell’attività di un IdP o della ripresa del sistema da parte di un altro IdP.
La FER si chiede se l’attuale formulazione riguardo alla continuità della responsabilità degli IdP sia sufficientemente precisa e propone una responsabilità solidale tra l’IdP «uscente» e quello subentrante. Approva il fatto che non sia prevista una responsabilità causale e propone di menzionare, oltre al fallimento, anche altre cause di scioglimento. L’UBCS suggerisce di precisare entro quando va notificata la prevista cessazione dell’attività. La FER e l’ASB chiedono di inasprire l’articolo 12 capoverso 3 lettera d.
Privatim chiede che la legge disciplini chiaramente cosa succede ai dati se un IdP cessa l’attività. La FSA propone di designare il servizio chiamato a decidere o disporre dei dati che non possono essere venduti nel corso della liquidazione per fallimento. Ritiene inoltre superfluo e restrittivo fare riferimento soltanto alla criminalità cibernetica.
La Posta e le FFS propongono di elaborare disposizioni che obblighino gli IdP a riprendere «in blocco» (in cambio di un corrispettivo pagato dalla Confederazione) le eID rilasciate da un IdP che ha cessato l’attività.
Un privato (B. Lehmann) suggerisce di considerare, alla luce dell’importanza che riveste l’identità elettronica per l’economia digitale e la società, se per analogia con l’articolo 13 LSIE, la Confederazione non debba riprendere e portare avanti i sistemi di eID che hanno cessato l’attività, come pure gli obblighi legali che ne derivano.
6.2.10 Art. 13 Sistema di eID sussidiario della Confederazione
AG predilige che sia il Consiglio federale a designare un’unità amministrativa, il che consentirebbe di fornire un servizio che incida il minimo indispensabile sui costi e si conformi ai requisiti funzionali della pubblica amministrazione. TG approva che la Confederazione sia autorizzata a gestire un sistema di eID per rispondere alle esigenze delle autorità. ZG propone di non istituire un sistema di eID sussidiario, bensì il rilascio centralizzato di eID con livello di sicurezza «significativo» o «elevato» da parte dalla Confederazione (analogamente a quanto avviene per i passaporti e le carte d’identità).
Il PVL suggerisce di introdurre l’obbligo, per la Confederazione, di offrire eID con livello di sicurezza «significativo» e «elevato» nel caso in cui sul mercato svizzero non vi fossero IdP cui affidare tale compito.