Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

La BFH propone di far sì che la Federazione svizzera d’identità (FSI) rivesta un ruolo attivo nel settore delle eID sia all’interno del Paese sia nei rapporti tra la Svizzera e l’estero.

6.6 Sezione 6: Servizio svizzero delle identità elettroniche

6.6.1 Art. 19 Organizzazione

BL ritiene che affidando l’attuazione della legge a due dipartimenti, DFF e DFGP, si sprecherebbero le conoscenze sviluppate e si rinuncerebbe a sfruttare le possibili sinergie. Per questa ragione chiede che l’attuazione venga affidata a un solo dipartimento. LU crede che sia necessario che le autorità inquirenti possano rivolgersi a un ente centrale per recuperare informazioni sulle eID rilasciate e segnalare eventuali utilizzi abusivi. UR apprezza che è stata accolta la sua proposta di istituire il Servizio delle identità al DFGP.

Poiché negli articoli 19 e 20 vengono designati due dipartimenti diversi (DFF e DFGP), la Posta e le FFS suggeriscono di formulare regole per il coordinamento del Servizio delle identità e del Servizio di riconoscimento.

6.6.2 Art. 20 Compiti e obblighi

SO chiede di considerare la verifica del domicilio e dell’indirizzo come elemento specifico per l’identificazione elettronica e suggerisce di completare la lista all’articolo 20 capoverso 2 aggiungendo le piattaforme cantonali del registro degli abitanti.

La SFTI consiglia di aggiungere un capoverso che assicuri l’univocità del numero di registrazione delle eID.

6.7 Sezione 7: Servizio di riconoscimento per i fornitori di servizi identitari

6.7.1 Art. 21 Competenza

L’ISSS propone di unire il Servizio di riconoscimento per IdP previsto dalla LSIE e

l’organismo di accreditamento per prestatori di servizi di certificazione riconosciuti sancito nella FiEle.

La Posta e le FFS suggeriscono di trasformare il capoverso 1 in una norma di delega per conferire al Consiglio federale la competenza di designare il Servizio di riconoscimento. Ciò faciliterebbe l’armonizzazione delle competenze e della vigilanza per diversi «trust service provider».

Un privato (D. Muster) auspica un’autorità di vigilanza e un coordinamento con la FiEle per quanto riguarda il Servizio di riconoscimento.

6.7.2 Art. 22 Elenco degli IdP riconosciuti

Non sono pervenute osservazioni riguardo a questo articolo.

6.8 Sezione 8: Emolumenti, art. 23

Riguardo all’accessibilità e ai costi, FR ritiene che in vista dell’uso diffuso dell’identificazione elettronica siano indispensabili costi contenuti per gli utenti e modalità d’utilizzo semplici.

Invece, per quanto concerne il finanziamento, raccomanda di introdurre un limite annuale di spesa per tenere sotto controllo i costi. ZG ritiene che l’articolo 20 capoverso 4 e l’articolo 23