Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

suggerisce di eliminare questo articolo in quanto non praticabile; a livello globale, infatti, nessun produttore di software deve assumersi la responsabilità per un suo prodotto.

6.10 Sezione 10: Disposizioni finali

Digitalswitzerland invita il Consiglio federale ad accelerare i tempi per l’entrata in vigore della LSIE e il conseguente lancio di una soluzione per un’eID largamente riconosciuta.

6.11 Modifica di altri atti normativi

BL propone una modifica dell’articolo 41 capoverso 6 LStr (Legge federale sugli stranieri;

RS 142.20): «La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Per le carte di soggiorno che non danno il diritto di acquisire un’identità elettronica riconosciuta (eID) secondo la legge federale sui servizi d’identificazione elettronica, la SEM definisce il contenuto, il rilascio, l’utilizzo, il blocco e la revoca delle identità elettroniche in questione. Può affidare parzialmente o internamente a terzi l’allestimento delle carte di soggiorno e il rilascio delle eID.» A proposito del previsto adeguamento della FiEle, TG osserva che occorre abbandonare la rinuncia della comparizione personale per l’allestimento di una firma elettronica.

L’UBCS invita a stabilire, in sede adeguata, i requisiti per un livello di sicurezza adatto ai servizi che utilizzano eID e a precisare, nella FiEle in particolare, che l’obbligo di presentarsi personalmente decade soltanto utilizzando un’eID con livello di sicurezza «elevato» o «significativo».

Pur approvando l’aggiunta alla FiEle, l’ASUT ritiene che sia opportuno esigere anche il livello di sicurezza «significativo» o «elevato», analogamente all’articolo 24 numero 1 lettera d del «Regolamento eIDAS». Propone, ove possibile, di prescrivere imperativamente

un’alternativa digitalizzata comprendente l’utilizzo dell’eID per le procedure in cui l’identità di una persona fisica deve essere verificata mediante comparizione personale e presentazione di un documento d’identità o mediante un altro accertamento qualificato (p. es.

l’identificazione di un cliente bancario). L’ISSS propone di mantenere i livelli di sicurezza delle eID nella FiEle, di apportare diverse modifiche riguardo all’emissione di documenti per stranieri e di introdurre l’utilizzo dell’AVSN13. La SFTI fa notare che la conseguenza giuridica disposta all’articolo 9 capoverso 1bisFiEle dovrebbe applicarsi soltanto ai livelli di sicurezza «elevato» e «significativo» e non a quello «basso», inoltre andrebbe coordinata con il disposto dell’articolo 7 OFiEle (Ordinanza sulla firma elettronica; RS 643.032).

Riguardo alla modifica proposta della FiEle, la FMH rileva incompatibilità con i vari livelli di sicurezza di cui all’articolo 5 capoverso 1 LSIE. L’FCS propone una modifica della legge federale sul credito al consumo (LCC), ritenendo che in particolare gli articoli 9, 11 e 12 possano essere formulati in modo che, in determinati casi, sia possibile concludere contratti online senza l’obbligo di farlo per iscritto, ovvero in forma cartacea.

La Posta e le FFS propongono di sancire l’eID come riferimento esplicito per le identità elettroniche e i rispettivi livelli di sicurezza – almeno per la LCIP, la FiEle, l’OVE (Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico;, RS 161.116), varie normative relative al mercato finanziario, l’OCE-PCPE (Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento; RS 272.1), l’OCE-PA (Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi; RS 172.021.2), ecc. Le FFS propongono di precisare nella FiEle il livello di sicurezza

dell’eID. Sempre nella FiEle, la Posta suggerisce invece di definire i livelli di sicurezza in modo che per un’eID a basso livello di sicurezza (username/password) non sia possibile rilasciare alcun certificato qualificato. Swisscom approva l’aggiunta prevista alla FiEle, e osser-