Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

3 Pareri pervenuti

3.1 Partecipazione

Dei 65 destinatari invitati a esprimere il proprio parere hanno risposto in 48. Sono pervenuti i pareri di 26 Cantoni, 8 partiti e 54 tra organizzazioni e altri partecipanti; in totale sono pervenuti 88 pareri.

Sono pervenuti inoltre 40 pareri spontanei, provenienti da associazioni economiche, in particolare dai settori delle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), dei servizi finanziari, dell’e-government e dell’e-health, nonché da privati.

Santésuisse ha espressamente rinunciato ad avanzare osservazioni sull’avamprogetto e l’Unione svizzera degli imprenditori ha rinunciato a esprimere un parere.

3.2 Presentazione dei risultati

Nel presente rapporto, i partecipanti sono suddivisi per categorie: Cantoni; partiti; associazioni mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e delle autorità territoriali; associazioni mantello dell’economia; associazioni attive nel settore delle TIC; altre associazioni, imprese, nonché altri enti e privati interessati.

L’allegato 1 illustra nello specifico i pareri appartenenti alle tre categorie summenzionate.

Il presente rapporto si limita a illustrare le questioni principali e importanti relative

all’avamprogetto, come esposte qui di seguito. Tutti i pareri sono pubblicati insieme al presente rapporto sul sito dell’UFG > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Legge sull’eID.

4 Valutazione generale dell’avamprogetto

4.1 Osservazioni generali

I partecipanti alla consultazione concordano sulla necessità di un’eID svizzera e approvano (tutti ad eccezione dell’UDC) la decisione di emanare un’apposita normativa legale. Occorre indubbiamente trovare al più presto una soluzione di identificazione per i servizi online ed è evidente che tale soluzione deve essere concertata a livello internazionale, in particolare con i Paesi vicini dell’UE.

In nessuna delle risposte alla consultazione è fatta richiesta di un’eID esclusivamente svizzera; la soluzione dovrebbe infatti ispirarsi al Regolamento eIDAS1 emanato dall’UE e ai suoi regolamenti di esecuzione, il che permette la successiva notificazione.

4.2 Osservazioni in merito al piano e alla ripartizione dei compiti tra Stato e mercato

Uno dei temi ricorrenti evocati nei pareri è il ruolo dello Stato nell’emissione dell’eID;

l’interrogativo principale è se la gestione di uno o più sistemi elettronici per il rilascio,

l’amministrazione e l’utilizzo delle eID (sistemi di eID) vada assunta dallo Stato o da privati. I risultati della consultazione non danno una risposta inequivocabile in merito, ossia non è chiaro se convenga affidare, seguendo procedure prescritte nei minimi dettagli e controllate

1 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE