Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

dell’avamprogetto, può poi essere utilizzata anche per un livello di sicurezza inferiore. NW critica i livelli di sicurezza, perché ritiene che possano confondere l’utente rendendogli difficile capire il tipo di sicurezza che otterrebbe in base ai differenti livelli, ossia «basso», «significativo» e «elevato». GR ritiene opportuno che i dispositivi dei sistemi di eID riconosciuti per l’e-voting possiedano le caratteristiche necessarie per verificare il voto elettronico senza dover cambiare supporto; occorre quindi prestare attenzione a che il livello di sicurezza «elevato» soddisfi anche i requisiti in materia di voto elettronico.

L’ASB e l’UBCS propongono di elaborare nell’ordinanza le disposizioni esecutive dei requisiti minimi per ognuno dei tre livelli di sicurezza (basso, significativo, elevato) attenendosi coerentemente a principi chiari in modo da tenere conto della dinamicità di questo ambito.

L’ISSS propone alcune formulazioni, fa osservazioni e chiede concretizzazioni, in particolare ritiene che i requisiti minimi per l’identificazione e l’autenticazione corrispondano a quelli della FiEle. La KARTAC e la SPA vorrebbero che l’eID soddisfacesse i requisiti stabiliti dalla legislazione sul riciclaggio di denaro e dalle pertinenti regole deontologiche e che si accettasse l’identificazione effettuata secondo tale legislazione. Propongono inoltre che sia ammessa la possibilità di definire liberamente ulteriori attributi indipendentemente dai livelli di sicurezza. Seguendo questa logica ritengono che l’articolo 5 debba essere adeguato di conseguenza e propongono di completare il capoverso 4 («Il Consiglio federale disciplina …in particolare i moderati requisiti minimi …), per garantire che il processo di rilascio sia sicuro in termini di identificazione e di autenticazione, pur restando funzionale e proporzionato. Digitalswitzerland ritiene che la fiducia della popolazione nelle soluzioni eID e il loro funzionamento semplice, flessibile ed economico siano determinanti per la loro diffusione in Svizzera. L’analisi dei dati in funzione del livello di sicurezza assume quindi un’importanza fondamentale.

La FMH fa notare l’opportunità di diversi livelli di sicurezza per diversi trattamenti sanitari e in materia di e-health, rispettivamente per l’identificazione del paziente e l’autenticazione.

L’UBS propone di completare il capoverso 4 («Il Consiglio federale disciplina …in particolare i requisiti minimi adeguati…») in modo da garantire procedure di identificazione e autenticazione sicure, ma anche funzionali. La Posta ritiene opportuno che il capoverso 1 riprenda la terminologia eIDAS, ma non ravvisa alcun plusvalore nel capoverso 2, che chiede quindi di eliminare. Swisscom richiede di sancire nella legge che gli IdP possono utilizzare procedure che offrono un grado di sicurezza equivalente al fatto di presentarsi di persona. Ritiene inoltre molto importante non dover ripetere un’identificazione già effettuata e giudicata equivalente. Le FFS non vedono l’utilità del capoverso 2 e ne chiedono quindi l’eliminazione.

Per quanto riguarda la diligenza in materia di identificazione e la corretta registrazione dei dati personali relativi a un’eID, un privato (D. Muster) propone di introdurre e accettare diversi livelli di sicurezza. Un altro privato (R. Hauser) sottolinea l’importanza della legislazione d’esecuzione, in particolare il fatto che per il livello di sicurezza «elevato» andrebbe sempre prevista una variante d’attuazione tecnica con le «private keys» (o i loro equivalenti) sotto il controllo fisico dell’utente. Un terzo privato (B. Oldani) propone invece di eliminare l’intero articolo in quanto non ritiene vi sia motivo di istituire livelli di sicurezza diversi, in quanto un documento d’identità può essere valido o non valido, non esistono vie di mezzo.

6.2.4 Art. 6 Processo di rilascio

FR mette in evidenza che l’utilizzo delle eID per il sistema di e-government non dovrebbe richiedere più dati di identificazione personale rispetto a quanti ne occorrano nel mondo reale e che tali dati dovrebbero essere soggetti ad adeguate disposizioni di sicurezza. Ritiene che