Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)
La FER vorrebbe che venissero elencati i costi di un sistema sussidiario della Confederazione nel caso in cui, per motivi di redditività, nessun IdP privato fosse disposto ad assumersi tale compito. L’ASB e l’UBCS sostengono che sia imperativo creare un sistema di eID sussidiario che garantisca la continuità nel caso menzionato nell’avamprogetto e che, in linea di massima, dovrebbe essere costantemente accessibile a tutti gli operatori economici (non soltanto alle autorità).
La FSA propone che la Confederazione si riservi la competenza generale di agire in piena autonomia.
Swisscom ritiene che il sistema di eID sussidiario della Confederazione secondo l’articolo 13 non dovrebbe essere una possibilità, bensì un obbligo da attuare al momento dell’entrata in vigore della legge. Secondo Swisscom, se il mercato non promuove fin dall’inizio le eID riconosciute a livello statale, deve occuparsene la Confederazione, facendo in modo di offrire un sistema almeno per il settore dell’e-government. Swisscom suggerisce inoltre di aggiungere agli scopi enumerati all’articolo 1 capoverso 2 quello di garantire la diffusione delle eID nel settore dell’e-government.
Inclusion Handicap propone di completare le condizioni per la revoca del riconoscimento, prevedendo la possibilità di revocare il riconoscimento anche in seguito a una violazione dell’articolo 8 capoverso 2 Cost. o della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (ONU-CDPD; RS 0.109).
6.3 Sezione 3: Titolari di un’eID Art. 14 Obblighi
LU propone di introdurre disposizioni penali per i casi in cui i legittimi titolari trasmettono a terzi la propria eID contravvenendo al relativo divieto. ZG suggerisce di specificare nella legge se una persona può possedere più di un’eID e ritiene che per semplificare i processi sarebbe più semplice prevedere una sola eID per persona.
L’ISSS propone formulazioni, fa osservazioni e chiede concretizzazioni riguardo al rilascio di eID a persone giuridiche. L’IG ICT ZH osserva che le misure necessarie da adottare dipendono dai livelli di sicurezza.
Anche la VZGV osserva che le misure necessarie da adottare dipendono dai livelli di sicurezza e propone di aggiungere una precisazione al riguardo.
Swisscom e l’UBS propongono di definire, all’articolo 14, i casi in cui il titolare di un’eID ha l’obbligo di fare una comunicazione all’IdP per far bloccare o revocare l’eID, in particolare se sussistono indizi di un uso abusivo di quest’ultima.
Un privato (F. Scotoni) ritiene che la norma di delega contravvenga all’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. e propone di specificare meglio gli obblighi di diligenza del titolare.
6.4 Sezione 4: Gestori di servizi che utilizzano eID
6.4.1 Art. 15 Accordo con un IdP
BL propone di prevedere una soluzione statale efficiente per tutte le autorità statali e le aziende amministrative esternalizzate o perlomeno la possibilità di stipulare un unico contratto per la collaborazione di più enti pubblici con un IdP. Suggerisce inoltre di tutelare i Cantoni dal rischio di vedersi trasferire costi eccessivi, in particolare perché devono accettare tutte le eID. SZ consiglia di istituire uno standard (eCH) per garantire, su scala nazionale, che servizi online uguali o dello stesso tipo richiedano lo stesso livello di sicurezza.