Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

Secondo l’UBS, una persona dovrebbe poter possedere più eID, ognuna con un numero di registrazione diverso.

Tra gli altri partecipanti alla consultazione, gli Open Geneva Hackathons e un privato (B.

Lehmann) sono favorevoli all’utilizzo di un identificatore univoco che non fornisca altre informazioni e non sia quindi riconducibile al numero AVS.

5.3 Dati d’identificazione personale

Un mezzo di identificazione elettronica riconosciuto dallo Stato conferma l’esistenza e l’identità di una persona fisica grazie ai dati d’identificazione personale gestiti e aggiornati dallo Sato in appositi registri. Poiché è possibile confermare solo i dati inseriti nei sistemi d’informazione della Confederazione (Sistema d’informazione per documenti d’identità [ISA]; Sistema d’informazione centrale sulla migrazione [SIMIC]; registro elettronico dello stato civile [Infostar]; registro dell’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS [UCC/UPI]), l’elenco all’articolo 7 dell’avamprogetto è esaustivo.

AG, BS e GR propongono di ridurre il numero di dati d’identificazione personale confermati, rimandando al principio che i dati personali trattati nel quadro di servizi in rete a gestione statale non devono essere più numerosi di quelli trattati nel mondo reale; TG suggerisce di sancire un divieto di attribuzione di ulteriori dati all’eID.

Il Partito Pirata e il PVL ritengono che i dati importanti dell’eID dovrebbero coincidere con quelli dei documenti di identità analoghi, ovvero limitarsi essenzialmente a nome/i, cognome/i e data di nascita (ed ev. anche la nazionalità o l’attinenza).

Tra le collettività locali, l’ACS ha espresso il desiderio che venga ridotto il numero di dati d’identificazione confermati.

Tra le associazioni mantello dell’economia, l’USC approva che possano far parte dell’eID anche informazioni che esulano dai dati d’identificazione personale gestiti dallo Stato.

Alcune associazioni del settore delle TIC propongono delle alternative alla conferma o al trattamento di ulteriori dati iscritti. Per l’IG ICT ZH non vi è alcun motivo di stabilire in modo definitivo e limitato i dati d’identificazione personale. Secondo la KARTAC, invece, il livello di sicurezza per ogni attributo dovrebbe essere deciso a discrezione dei diretti interessati, mentre la SPA propone di fissare nella legge, per ogni livello di sicurezza, i dati d’identificazione personale che il Servizio delle identità può attribuire a un’eID. L’ISSS propone di definire in un’ordinanza altri possibili attributi biometrici e parametri personali supplementari.

Anche le altre associazioni sono in disaccordo tra di loro. Da un lato, la GDS non approva che i dati personali vengano raccolti preventivamente e messi a disposizione dei fornitori privati, e Privatim considera la quantità di dati confermati come una diffusione sproporzionata di dati; dall’altro, la FMH propone che l’eID possa essere collegata con il numero

d’identificazione del paziente ai sensi della legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP, RS 816.1). La FCS suggerisce di dare ai titolari di eID la possibilità di scegliere se vogliono aggiungere ulteriori dati personali. La FSA ritiene che la raccolta di alcuni dati (stato civile e nazionalità) non aumenti la sicurezza e chiede quindi di rinunciarvi. Per la VZGV l’esaustivo elenco dei dati d’identificazione personale non è necessario, poiché in futuro altri dati potrebbero essere aggiunti al sistema della Confederazione. L’ASSA è favorevole alla limitazione dei dati d’identificazione personale ad opera dei titolari stessi in occasione del concreto utilizzo di un’eID trasmessa da un IdP a un amministratore di servizi che utilizzano eID.