Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

ne», nonché «servizi che utilizzano l’eID» con «parti facenti affidamento sulla certificazione» (terminologia eIDAS). La KARTAC propone di inserire il termine «attributo» tra le definizioni legali.

Tra le altre associazioni, la FMH non è d’accordo di limitare il rilascio di eID alle persone fisiche in Svizzera come proposto nell’avamprogetto, in quanto osserva che il trattamento sicuro ed efficiente dei pazienti è retto da regole diverse da quelle applicabili a un’attività commerciale elettronica sicura. Il paziente dovrebbe ad esempio riuscire a capire se è collegato con la cartella giusta. Per la FMH, assicurare l’autenticità del gestore di un servizio eID riveste la stessa importanza dell’autenticazione di un operatore sanitario che potrebbe avere accesso alla cartella. La FMH chiede inoltre di chiarire la natura giuridica dei mezzi d’identificazione elettronica riconosciuti (atto pubblico, certificato o altro) nelle definizioni legali.

L’UBS propone di aggiungere alle definizioni legali i termini «attributo» e «broker». A loro volta la Posta e le FFS chiedono di includere nelle definizioni anche il «Servizio delle identità». Le FFS suggeriscono inoltre ulteriori ritocchi alle definizioni legali proposte.

Un privato (D. Muster) ritiene che le spiegazioni addotte non siano esaustive e si chiede perché l’ottenimento di un’eID debba essere limitato alle persone fisiche. Propone quindi di prevedere eID anche per le persone giuridiche e per i server online, in modo da permettere un’identificazione sicura anche di questi ultimi. Un altro privato (B. Oldani) accoglierebbe con favore l’emissione di eID per le persone giuridiche e suggerisce di sostituire il termine «persona» con «soggetto di diritto (persona fisica o giuridica)».

6.2 Sezione 2: Rilascio di un’eID

6.2.1 Art. 3 Presupposti personali

AG propone di modificare l’articolo 3 capoverso 1 lettera b di modo da poter rilasciare eID ai cittadini stranieri che al momento del rilascio sono titolari di un di una carta di soggiorno biometrica valida. BE suggerisce di adeguare i presupposti personali in modo da non contemplare che la persona sia già titolare di un determinato documento d’identità per cittadini svizzeri, bensì che soddisfi le condizioni per ottenerne uno. BL ritiene che l’utilizzo del verbo «potere» all’inizio di questo articolo costituisca una violazione del principio di uguaglianza giuridica e chiede pertanto che venga introdotta una disposizione che disciplini l’utilizzo di eID da parte di persone a cui è stata revocata. GE fa notare che sarebbe opportuno prevedere procedure d’identificazione cantonali, in particolare per facilitare il riconoscimento del personale amministrativo e delle forze di polizia. ZG propone di specificare nella legge come possono identificarsi elettronicamente gli organi di una persona giuridica. ZH consiglia invece di limitare in termini ragionevoli la libertà contrattuale degli IdP in modo da non escludere arbitrariamente nessun gruppo di persone da prestazioni statali ottenibili solamente con un’eID.

Secondo l’UDC, non dovrebbe essere il Consiglio federale ad avere l’ultima parola nella definizione delle categorie di stranieri che non hanno diritto al rilascio di un’eID, bensì il Legislatore.

Economiesuisse e SwissHoldings sono fortemente convinte che tutti gli abitanti della Svizzera dovrebbero avere la possibilità di ottenere e utilizzare un’eID e che quindi vadano evitati criteri d’esclusione quali il rilascio esclusivo a cittadini svizzeri, costi elevati per l’utente o complesse modalità di utilizzo.

Tra le associazioni del settore delle TIC, l’ISSS propone di estendere i gruppi di persone autorizzate ad ottenere un’eID (chiunque abbia un numero AVS, stranieri senza diritto di sog-