Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)
1 Oggetto dell’avamprogetto posto in consultazione
La certezza del diritto e la fiducia sono presupposti essenziali per svolgere affari. Tali presupposti implicano un’adeguata conoscenza dell’identità delle parti. Per il mondo reale, la Confederazione mette già a disposizione mezzi di identificazione convenzionali (passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno per stranieri). Ora intende introdurre la possibilità di provare l’identità di una persona fisica anche elettronicamente, attraverso «un’identità elettronica» (eID) ossia – per utilizzare una formula neutrale in termini di tecnologia e di vettore – attraverso i cosiddetti «mezzi di identificazione elettronici». Le eID riconosciute dallo Stato permettono a chi le possiede di registrarsi in tutta sicurezza sui servizi online che ne richiedono l’utilizzo per poi continuare a usufruirne in modo sicuro. Pur non essendo parte integrante dell’eID, anche altri servizi fiduciari come la firma elettronica possono essere offerti dall’identity provider (servizi d’identificazione, IdP).
L’avamprogetto prevede una ripartizione dei compiti tra Stato e mercato. Per ottenere la necessaria accettazione dell’eID, occorrono condizioni quadro giuridiche e organizzative attendibili, combinate con l’efficienza e la dinamica del mercato. La Confederazione ha delegato a IdP adatti il rilascio delle eID e la gestione dei sistemi di eID riconosciuti.
2 Svolgimento della consultazione
Con decisione del Consiglio federale del 19 dicembre 2012, il DFGP è stato incaricato di elaborare, in collaborazione con la CaF, il DEFR, il DATEC e il DFF, un piano e un avamprogetto di legge sui mezzi statali di identificazione elettronica da rilasciare insieme alla carta d’identità (CID). Nella prima bozza del piano, presentato nel documento interlocutorio del 28 febbraio 2014, si parte dal presupposto che lo Stato sia la più alta autorità di fornitura di servizi di identificazione (identity provider, IdP) e che, insieme alla CDI, tutti i cittadini svizzeri riceveranno anche un’eID. Nel 2014 e nel 2015, il piano è stato posto in consultazione presso gli Uffici e gli operatori di mercato.
In seguito ai riscontri e alle esperienze di altri Paesi, il piano è stato sottoposto a una rielaborazione radicale. Lo sviluppo di soluzioni statali proprie ed eID rilasciate dallo Stato comportano di regola costi informatici troppo elevati per l’ente pubblico (p. es. per il supporto, i dispositivi di lettura, il software) poiché queste soluzioni non consentono di reagire con sufficiente flessibilità alle esigenze e alle tecnologie in rapida evoluzione. Per contro si stanno diffondendo mezzi d’identificazione elettronica a diversi livelli di sicurezza proposti
dall’economia privata (p. es. Apple ID, Google ID, Mobile ID, OpenID, Suisse ID, SwissPass, ecc.), ma per il momento è molto difficile anticipare quali di questi supereranno la prova del tempo. Ecco perché il piano citato in precedenza prevede la ripartizione dei compiti tra Stato e privati.
Il 13 dicembre 2016 il Consiglio federale ha preso atto del piano per l’eID, incaricando il DFGP di elaborare una legge in materia e fissando le condizioni quadro per la legislazione.
La consultazione sull’avamprogetto per la legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (legge sull’eID) – in precedenza denominata legge federale sui mezzi di identificazione elettronica riconosciuti – si è svolta dal 22 febbraio al 29 maggio 2017. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell’economia, nonché altre organizzazioni interessate.