Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)
chiede di censurare il proprio indirizzo o altri dati, ad esempio nel registro degli abitanti, lo fa perché è in gioco la sua incolumità o la sua vita.
L’UBCS propone di completare il capoverso 4 con «..., in particolare un indirizzo, un numero di telefono fisso o un numero di cellulare». Riguardo allo stesso capoverso, l’ASB suggerisce invece di prevedere il consenso del titolare dei dati.
L’ISSS propone di aggiungere il Comune di attinenza (per i cittadini svizzeri) e la nazionalità (per i cittadini stranieri), mentre la KARTAC e la SPA suggeriscono di introdurre il luogo d’origine come dato supplementare per un’eID. L’ISSS consiglia inoltre di completare
l’elenco aggiungendo «attributi biometrici supplementari» o «parametri personali aggiuntivi», considerando tale modifica come un’utile apertura verso il futuro digitale. La KARTAC e la SPA propongono di sancire nella legge i dati d’identificazione personale attribuibili a un’eID dal Servizio delle identità in base al livello di sicurezza. L’IG ICT ZH non vede la necessità di limitare il numero di dati d’identificazione personale. Per SWITCH, i servizi che si servono delle eID dovrebbero, in linea di principio, poter utilizzare gli attributi di base approvati dal titolare dell’eID senza incorrere in costi o ostacoli di alcun tipo.
La CSC e l’ASSC propongono di sostituire, al capoverso 1 lettera b e c, i termini «cognome ufficiale» e «nomi» rispettivamente con «cognome secondo il registro elettronico dello stato civile (Infostar)» e «nomi secondo Infostar». Privatim ritiene che l’elenco non esaustivo e la possibilità di attribuire altri dati personali siano incompatibili con il principio di proporzionalità previsto dal diritto in materia di protezione dei dati perché in questo modo si ha una raccolta preventiva di dati poi collegati tra loro. Per la VZGV l’idea di una lista esaustiva dei dati d’identificazione personale non ha senso, poiché non è escluso che in futuro altri tipi di dati d’identificazione possano venir inseriti nei sistemi della Confederazione; non ritiene quindi necessaria alcuna restrizione o lista esaustiva. Per la FSA, né lo stato civile, né la cittadinanza o lo statuto di soggiorno contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza, e andrebbero quindi stralciati. Propone inoltre di completare il capoverso 3 con una norma di delega a favore del Consiglio federale dato che il tenore vago della norma consente qualsiasi interpretazione. L’ASSA appoggia la possibilità offerta al titolare, nel caso di un impiego concreto dell’eID, di limitare i dati d’identificazione personale che un IdP può trasmettere al gestore di un servizio che utilizza eID; propone di consentire al titolare di selezionare e in particolare limitare i dati supplementari che l’IdP vuole attribuire all’eID.
L’UBS propone di aprire l’elenco del capoverso 2 ad altri dati d’identificazione personale,
aggiungendo un «in particolare»; suggerisce inoltre di sostituire, nel capoverso 4, la parola «dati» con «attributi» e di accordare all’IdP la possibilità di assegnare tali dati ai diversi livelli di sicurezza. La Posta e le FFS propongono di includere «luogo d’origine» nella lista.
La BFH si è pronunciata a favore del riutilizzo delle funzionalità e dei dati dell’eID per scopi economici privati diversi da quello di fornire una prova ufficiale dell’identità. Per permettere a privati di aggiungere attributi supplementari e migliorare quindi in termini qualitativi le possibilità di utilizzo delle eID, i fornitori privati devono poter collegare attributi supplementari a un’eID. Secondo un privato (B. Lehmann), inserire la foto del volto e altre caratteristiche biometriche nelle eID con livello di sicurezza «significativo o «elevato» rilasciate dagli IdP alle persone fisiche conferisce indubbiamente una maggiore protezione contro sostituzioni, falsificazioni o imitazioni. Ritiene tuttavia che la registrazione di dati biometrici violi il diritto fondamentale alla preservazione della sfera privata e il diritto all’autodeterminazione informativa dei titolari di eID. Un altro privato (B. Oldani) propone di rilasciare solo eID con livello di sicurezza elevato e di introdurre, per quelle rilasciate alle persone giuridiche, attributi quali «ragione sociale come da registro di commercio», «data di fondazione», «numero IDI» e «luogo di formazione».