Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’eID, LSIE)

la mancanza di firme elettroniche qualificate o riconosciute costituisca un grande ostacolo per lo sviluppo del sistema di e-government. GE fa notare che l’istituzione a livello federale dell’eID, come proposta dall’avamprogetto, non tiene conto di una pratica cantonale riconosciuta nelle procedure amministrative online, ovvero l’identificazione mediante lettera raccomandata. SZ pensa che nel contesto tecnico attuale soltanto gli uffici di controllo degli abitanti siano in grado di gestire le comparizioni personali presso i servizi che rilasciano le eID. ZG propone di collegare il registro e-mail centrale del DFGP con quello del Servizio delle identità attraverso una piattaforma per la trasmissione riconosciuta in modo da permettere la notificazione per via elettronica.

L’ASC suggerisce di sancire nella legge l’obbligo di presentarsi di persona per la verifica dell’identità. L’USAM vorrebbe chiarire se il futuro titolare di un’eID può limitare i dati che il Servizio delle identità deve trasmettere all’IdP o se può ridurre la quantità di dati richiesti dall’IdP. Inoltre si dovrebbe obbligatoriamente garantire la libertà di scelta della popolazione e che la richiesta di un’eID non sia legata ad alcuna condizione che vada contro l’interesse sostanziale della popolazione stessa Ciò significa che un singolo IdP deve assumere il monopolio del rilascio di eID oppure che deve esserci un’intesa tra i diversi IdP.

Economiesuisse ribadisce che tutti gli abitanti della Svizzera dovrebbero avere la possibilità di ottenere e utilizzare un’eID e che non si dovrebbe arrivare a istituire criteri d’esclusione quali per esempio la limitazione del rilascio solo a cittadini svizzeri, costi elevati per l’utente o complesse condizioni di utilizzo.

L’ISSS e la KARTAC propongono di menzionare nella legge che una persona può possedere più di un eID (facendo riferimento agli pseudonimi per esempio) e che le eID possano essere adoperate anche su dispositivi mobili comunemente utilizzati in Svizzera. La KARTAC e la SPA suggeriscono che il processo di controllo dell’identità sia espressamente disciplinato nella legge, in particolare menzionando l’obbligo di presentarsi personalmente per effettuarlo. L’ISSS e la KARTAC consigliano inoltre di ammettere che gli IdP riconosciuti deleghino a terzi il controllo dell’identità delle persone che hanno presentato richiesta per un’eID (servizi di registrazione) a condizione che gli IdP si assumano la responsabilità del corretto svolgimento del compito ad opera di detti servizi. Digitalswitzerland sostiene che il processo di identificazione da parte degli IdP dovrebbe già essere stato inserito nella legge e che gli IdP possono utilizzare procedure che offrono un grado di sicurezza equivalente al fatto di presentarsi di persona (identificazione video). Digitalswitzerland ritiene inoltre importante che sia molto importante che un’identificazione già avvenuta attraverso procedure giudicate equivalenti non debba essere effettuata una seconda volta. L’ISSS propone di introdurre eID anche per le persone giuridiche e definisce il relativo processo di rilascio. La IG ICT richiede di definire lo scopo lo scopo della verbalizzazione. La SPA richiede di sancire nella legge che una persona può possedere più eID ottenuti da diversi IdP e che i mezzi di identificazione siano amministrati centralmente.

L’UBCS richiede di definire lo scopo lo scopo della verbalizzazione. Per la FMH occorre chiarie cosa prevede la LCIP riguardo alla ripetizione del controllo dell’identità. L’IG e-Health accoglierebbe con favore se le eID venissero promosse anche dai processi statali di rilascio documenti. La FSA propone di organizzare l’iter tecnico in modo che non sia necessario che il servizio delle identità chieda il consenso della persona che ha inoltrato la domanda di rilascio. Secondo l’ASSA, per ottenere un eID deve essere sempre obbligatorio presentarsi di persona per la verifica dell’identità in quanto con i mezzi odierni, per le persone che possiedono le conoscenze tecniche necessarie ad aggirare il sistema, è abbastanza facile acquisire un’identità elettronica. Ritiene inoltre che si debba garantire in ogni caso che, nel rispetto dei requisiti imposti, le caratteristiche dell’eID desiderata possano essere limitate dal titolare dell’identità elettronica.