Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
- Secondo il numero 10, nel caso di servizi mobili va comunicato l’IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Questo numero univoco a livello globale serve a identificare l’utente del servizio mobile nella rete.
- Secondo il numero 11 occorre comunicare il tipo di servizio. In altre parole, va comunicato se si tratta di un servizio prepagato (prepaid) o di un abbonamento (postpaid).
- Secondo il numero 12 va comunicato l’identificativo alternativo dell’utente per il servizio d’accesso alla rete. Questa informazione è necessaria soltanto se oltre all’identificativo univoco dell’utente di cui alla lettera a esiste anche un altro identificativo per il servizio di accesso alla rete.
Il capoverso 2 elenca i criteri che deve contenere una domanda. Con tali criteri l’autorità di perseguimento penale presenta la domanda ai fornitori attraverso il sistema d’informazione del Servizio SCPT. Nella domanda d’informazioni è necessario indicare almeno un criterio. Se è usato un criterio di cui alle lettere a-d, occorre indicarne anche un altro (lett. a-k), di modo che la domanda sia sufficientemente precisa. I criteri di cui alle lettere e-k sono invece univoci, cosicché è sufficiente indicarne solo uno.
La lettera a riunisce il/i cognome/i e il/i nome/i in un criterio; ciò permette una combinazione libera per la domanda. Può infatti darsi che in occasione della registrazione, nome e cognome siano scambiati; inoltre, non è sempre chiaro quale sia il nome e quale il cognome (p. es. Thomas Peter) oppure vi sono casi in cui una persona ha più nomi o cognomi (p. es. Heydi Núñez Gómez).
Poiché non sempre esistono numeri civici, nella lettera d è inserita l’aggiunta «se del caso».
Nella lettera i gli indirizzi IP sono esclusi dal criterio poiché per la richiesta degli stessi sono a disposizioni i dati d’informazione IR_3_IP (art. 35), IR_4_IP(NAT) (art. 36) e IR_5_NAT (art. 37) (cfr. il commento agli art. 35-37).
Art. 34 Tipo di informazione IR_2_NA: informazioni su servizi di accesso
alla rete
La presente disposizione definisce il tipo d’informazione standardizzato, basato sullo standard ETSI TS 102 657, per informazioni in merito ai servizi di accesso alla rete. In questo modo sono raccolti ulteriori dati di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera d nLSCPT.
Il capoverso 1 elenca le informazioni da fornire e il capoverso 2 i criteri che deve contenere la domanda.
Per il capoverso 1 lettera d occorre osservare che va consegnato l’elenco degli identificativi degli apparecchi realmente utilizzati durante il periodo a cui si riferisce la domanda di informazioni. Il fornitore deve evincere queste informazioni dai metadati memorizzati, senza tuttavia trasmettere questi ultimi (per il termine metadati si veda anche il commento introduttivo alla sezione 10 del capitolo 3). Ciò significa che dalla risposta non deve trasparire quando, come e dove sono stati utilizzati gli apparecchi.